Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e cumulativi sui vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 32709 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, contestualmente, della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente che deduca i tre vizi di motivazione sul medesimo capo o punto della decisione ha l’onere di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di scrutinio. Nel processo indiziario il sindacato di legittimità non può consistere nella rivalutazione del peso dimostrativo dei singoli indizi, ma deve tradursi nel controllo logico della struttura della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, rideterminava la pena a carico dell’imputato, confermando nel resto la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello il difensore propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Con i primi motivi si denuncia, sotto il profilo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in punto di valenza univoca del compendio indiziario e di contributo concorsuale nel delitto di rapina. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 110 e 628 cod. pen.; con il quarto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola dell’inammissibilità del ricorso proposto per motivi aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze di appello. La denunzia cumulativa dei vizi di motivazione è, per espressa previsione, eterogenea e incompatibile, non potendo sovrapporsi sul medesimo segmento della decisione. Il giudice di legittimità non può rielaborare l’impugnazione per isolare i motivi utili.
Quanto al primo e al secondo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte osserva che il giudizio di responsabilità si fonda su un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, correttamente delineato, rispetto al quale la difesa oppone una mera rilettura dei dati fattuali. La critica parcellizzata non disarticola alcun punto qualificante del ragionamento decisorio.
Nel processo indiziario non è consentita una valutazione atomistica dei singoli elementi, né una loro mera sommatoria. Occorre valutarne la certezza e la valenza dimostrativa per poi procedere a un esame globale, che può conferire al complesso degli indizi univocità e concordanza, attribuendo il reato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il sindacato di legittimità si limita al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione.
La Corte richiama la giurisprudenza sulla doppia conforme: le sentenze di primo e secondo grado si integrano vicendevolmente formando una sola entità logico-giuridica. La motivazione di appello per relationem è, pertanto, ammissibile. Il quarto motivo, infine, non è consentito, riguardando un profilo non devoluto al giudice di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso