Ricorso per cassazione inammissibile per statuizioni civili dopo prescrizione (Cass. pen. Sez. 2 n. 8238 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice di merito è tenuto a verificare in via prioritaria la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito, applicando la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.; solo allorché tale verifica dia esito negativo, egli può limitarsi a dichiarare l’estinzione del reato e procedere, ai fini delle statuizioni civili, all’accertamento della sussistenza di un fatto illecito produttivo di danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., secondo il criterio del più probabile che non. L’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette ai motivi aggiunti, atteso l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, aveva dichiarato la sopravvenuta prescrizione del reato di truffa aggravata, confermando le statuizioni civili disposte dal primo giudice a favore della parte civile, un istituto di credito. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 115-bis e 578 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale applicato il parametro probatorio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio anziché quello civilistico del più probabile che non; con il secondo motivo, l’omessa disamina dei motivi di appello e la mancata valutazione di alcune prove testimoniali; con il terzo motivo, la mancata trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore. Successivamente venivano depositati motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente trattato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli manifestamente infondati. Ha ricordato il consolidato principio secondo cui, in presenza di una causa estintiva, il giudice deve verificare in via prioritaria la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito, applicando la regola probatoria propria del processo penale; solo in caso di esito negativo può procedere all’accertamento dell’illecito civile secondo il criterio del più probabile che non. Nel caso di specie, la Corte distrettuale non si era limitata a prendere atto della prescrizione, ma aveva correttamente esperito la preliminare verifica circa la possibilità di pervenire a una pronuncia liberatoria, applicando il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024. Accertata l’insussistenza dei presupposti per una decisione liberatoria, aveva poi correttamente circoscritto l’esame alle statuizioni civili, applicando la diversa regola della preponderanza dell’evidenza.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte lo ha dichiarato aspecifico e non consentito in sede di legittimità, in quanto il ricorrente non si confrontava con le argomentazioni dei giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. I giudici di appello avevano invece puntualmente individuato e scrutinato gli elementi fattuali idonei a fondare l’affermazione di responsabilità civile, dando conto delle ragioni per cui le condotte dell’imputato, consistite nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate a indurre gli istituti di credito a concedere anticipazioni, avevano determinato un ingiusto depauperamento patrimoniale in danno della banca. Il danno si era concretizzato nel mancato rientro delle somme anticipate, atteso che i clienti della società disconoscevano l’esistenza dei crediti azionati.
La Corte ha infine ribadito che l’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti, richiamando il principio per cui l’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso il vincolo di connessione esistente e la necessità di evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 115-bis c.p.p. – Garanzia della presunzione di innocenza
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…