Motivazione apparente sulla recidiva e prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. VI n. 41424 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza che giustifichi l’applicazione della recidiva richiamando genericamente i precedenti penali, senza chiarire in che modo il nuovo reato si rapporti ad essi come manifestazione di accresciuta pericolosità sociale. Ai fini del computo del termine prescrizionale massimo ex art. 161, comma 2, cod. pen. si tiene conto anche degli effetti dell’applicazione della recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., pure in presenza di atti interruttivi. Il vizio di motivazione sulla recidiva non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione quando il termine risulti comunque scaduto in epoca successiva alla pronuncia di appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13.02.2025, ha confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo si denuncia la mancata declaratoria di prescrizione, che sarebbe maturata anche computando gli effetti della riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Con il secondo si censura il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha applicato la recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, mediante una clausola di stile fondata sulla sola esistenza dei precedenti penali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto il difetto argomentativo che inficia il giudizio sulla recidiva. La sentenza impugnata si limita ad affermare che i precedenti «testimoniano come il fatto per cui si procede sia manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine», idonea a fondare un giudizio di pericolosità aggravata, e che la condotta costituisce espressione di un modus vivendi.
Si tratta, osserva la Corte, di una motivazione generica: essa non chiarisce come il reato più recente si rapporti ai precedenti in termini di concreta manifestazione di accresciuta pericolosità sociale. Il riferimento ai precedenti, avulso dal raffronto con il nuovo fatto, resta sul piano della clausola di stile.
Su questa base la Corte procede al computo del termine prescrizionale. Anche tenendo conto degli effetti dell’applicazione della recidiva, riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche e qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., e pur in presenza di atti interruttivi, il termine massimo ex art. 161, comma 2, cod. pen. risulta scaduto il 19 febbraio 2025.
Il dato temporale è decisivo: la scadenza è successiva alla pronuncia della sentenza della Corte d’appello. Ne deriva che il ricorso è fondato e che il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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