Produzione energia elettrica non è pubblico servizio (Cass. pen. n. 9193/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualifica di incaricato di pubblico servizio, occorre distinguere tra attività di pubblico interesse (sottoposte a regolamentazione pubblicistica ma di natura privatistica) e pubblico servizio (estrinsecazione di un fine proprio della pubblica amministrazione, connotata da imparzialità, obbligatorietà e continuità della prestazione). La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in regime di liberalizzazione, non integra un pubblico servizio, ma costituisce attività strumentale alla successiva distribuzione, che sola è qualificabile come servizio pubblico quando svolta in regime concessorio con obblighi di collegamento alla rete e fornitura senza discriminazioni. Il legale rappresentante di una società che si limita alla produzione di energia elettrica in regime privatistico non riveste, pertanto, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con conseguente insussistenza dell’astratta configurabilità del reato di corruzione.
Il Fatto
La società ricorrente, terza avente diritto alla restituzione, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che confermava il sequestro probatorio disposto in relazione al reato di corruzione contestato a un amministratore della società, per la cessione di un diritto di superficie su un terreno a un prezzo maggiorato. Il pubblico ministero ipotizzava che l’utilità per il pubblico agente consistesse nell’agevolazione dell’iter amministrativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la qualifica di incaricato di pubblico servizio attribuita all’amministratore della società produttrice di energia, sostenendo che l’attività di produzione energetica non costituisce pubblico servizio. La società, interamente partecipata da un ente controllato da un comune, opera sul libero mercato senza vincoli di fornitura diretta all’utenza finale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla qualifica soggettiva del presunto corrotto. Ha preliminarmente affermato che il terzo titolare di beni sottoposti a sequestro probatorio è legittimato a dedurre l’insussistenza del fumus commissi delicti, a differenza di quanto avviene per il sequestro preventivo, poiché altrimenti sarebbe privato di ogni effettiva tutela giurisdizionale, non avendo l’indagato interesse a impugnare il vincolo su beni a lui non appartenenti.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura dell’ente di appartenenza, assumendo rilievo il profilo oggettivo-funzionale: occorre verificare se l’attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia finalizzata alla fornitura di un servizio alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità. La Corte ha quindi tracciato una netta distinzione tra attività di pubblico interesse (come la produzione energetica, che riceve regolamentazione e agevolazioni per la sua rilevanza generalizzata) e pubblico servizio (che richiede il quid pluris della prestazione in favore della collettività in attuazione di un interesse proprio della pubblica amministrazione).
La Corte ha escluso che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integri un pubblico servizio. Ha osservato che il d.lgs. n. 79 del 1999 ha liberalizzato la produzione, importazione, acquisto e vendita di energia elettrica, riservando al regime concessorio solo la trasmissione, il dispacciamento e la distribuzione. La produzione è quindi attività privatistica e strumentale rispetto al servizio pubblico di distribuzione, che sola è caratterizzata dall’obbligo di collegamento alla rete e di fornitura senza discriminazioni. Ha richiamato la giurisprudenza sull’aggravante del furto di energia, che riconosce la destinazione a pubblico servizio solo all’energia immessa nella rete di distribuzione, non a quella ancora nella disponibilità del produttore.
La Corte ha inoltre escluso che la partecipazione pubblica della società o la normativa di favore per le energie rinnovabili possano attribuire natura pubblicistica all’attività produttiva, richiamando la giurisprudenza tributaria che, pur equiparando produzione e distribuzione ai soli fini agevolativi, distingue i due piani. Ha quindi affermato che l’amministratore della società produttrice non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, venendo meno l’astratta configurabilità del reato di corruzione, e ha annullato senza rinvio il sequestro probatorio, disponendo la restituzione dei beni.
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