Concorso pubblico: improcedibile il ricorso se non impugnata la graduatoria finale (Cons. Stato n. 1466 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’esclusione da una procedura selettiva, la mancata impugnazione della graduatoria finale determina l’improcedibilità del ricorso. L’atto conclusivo del procedimento concorsuale, pur appartenendo alla medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi. La non necessità di impugnare l’atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, sussiste solo se tra i due atti vi è un rapporto di presupposizione o conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Il termine per l’impugnazione della graduatoria decorre dalla sua pubblicazione, forma di conoscenza legale opponibile erga omnes, ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n. 487/1994. Le clausole di stile con cui si impugnano gli atti presupposti, conseguenti o connessi non valgono ad estendere l’oggetto del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico per l’assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato, bandito dal Ministero dell’Interno. Dopo la correzione, l’elaborato della prova scritta riportava un punteggio di cinque, insufficiente per l’accesso alla fase orale. Il candidato impugnava innanzi al TAR Lazio il verbale contenente l’esito della prova, chiedendo l’ammissione all’orale con riserva, e deduceva la contraddittorietà della valutazione, in quanto le annotazioni della commissione ricorrevano all’aggettivo “sufficiente” pur traducendosi in un voto finale insufficiente.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 11974/2025, dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo onere del ricorrente impugnare anche l’atto di approvazione della graduatoria definitiva. Avverso tale pronuncia il candidato proponeva appello, sostenendo di aver costantemente coltivato l’interesse e di non aver avuto conoscenza della graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento, espresso da Cons. Stato, sez. VI, n. 1374 del 2025, secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive. La graduatoria definitiva, se non tempestivamente gravata, diviene inoppugnabile e non consente al ricorrente di trarre alcuna utilità dall’accoglimento del gravame.
La Corte precisa, richiamando anche Cons. Stato, sez. I, n. 884 del 2024, che la non necessità di impugnare l’atto finale sussiste solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Quando invece l’atto finale implica nuove ed autonome valutazioni di interessi, la tempestiva impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno l’onere di gravare l’atto conclusivo. Nella specie, la graduatoria finale era stata pubblicata il 6 giugno 2023, dopo la notifica del ricorso risalente al 17 novembre 2022, e non era stata impugnata.
Quanto all’assunto difensivo di non aver avuto conoscenza della pubblicazione, la Corte richiama l’art. 15, commi 6 e 7, del d.p.r. n. 487 del 1994 e l’art. 41, comma 2, c.p.a.: la pubblicazione è forma di conoscenza legale opponibile erga omnes, dalla quale decorre il termine per l’impugnazione, a prescindere dalla piena cognizione dei vizi (così Cons. Stato, sez. V, n. 8554 del 2022). L’appellante avrebbe dovuto impugnare l’esito del concorso nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione.
Infine, la clausola con cui il ricorso originario estendeva l’impugnazione agli atti presupposti, conseguenti o connessi non vale ad ampliare la materia del contendere: si tratta di formula di stile, come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1580 del 2023. Le censure sul preteso difetto di motivazione sono dichiarate infondate, assumendo efficacia dirimente l’omessa impugnazione dell’atto finale. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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