Accesso agli atti, interesse strumentale e ordine di esibizione ex art. 116 (TAR Sicilia n. 298 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso agli atti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ma non richiede una posizione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, perché il diritto di accesso ha autonomia rispetto alla situazione legittimante il ricorso. La strumentalità dell’istanza va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e non impone che l’accesso sia preordinato esclusivamente al diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è finalizzato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può valutare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda né la rilevanza dei documenti, spettando tale apprezzamento al giudice chiamato a decidere. Accertata la sussistenza dell’interesse, il giudice ordina all’amministrazione di consentire l’esame e l’estrazione di copia dei documenti richiesti.
Il Fatto
Con istanza del 13 marzo 2024 il ricorrente chiedeva all’Azienda Sanitaria Provinciale di accedere agli atti e ai provvedimenti relativi alle azioni di recupero credito per l’annualità 2013, concernenti prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. La richiesta di pagamento era pervenuta al ricorrente il 29 dicembre 2023; egli la riteneva generica e intendeva agire in giudizio a tutela dei propri interessi.
L’istanza concerneva, tra l’altro, l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’atto da cui risultasse la prestazione erogata e la relativa data, il conteggio contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro documento presupposto o connesso. Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente agiva per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. L’amministrazione, regolarmente intimata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che subordina l’esercizio del diritto di accesso alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Il Tribunale rileva che la giurisprudenza ha elaborato una nozione di situazione giuridicamente rilevante distinta e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa.
La legittimazione ostensiva spetta quindi a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Il diritto di accesso costituisce un bene della vita autonomo, distinto dalla situazione che legittima l’impugnazione dell’atto.
Da qui la nozione ampia di strumentalità: la domanda ostensiva deve essere finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità del documento, senza che l’accesso debba essere necessariamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato sez. VI n. 2269 del 2017 e Cons. Stato sez. III n. 1978 del 2016.
Il Tribunale aggiunge che, quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, non è consentito alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda, né sulla rilevanza dei documenti: la valutazione spetta al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va perciò valutato in astratto, avendo consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo della pretesa.
Applicati questi principi, il ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato, diretto e personale, avendo intenzione di agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’amministrazione. Il Collegio ravvisa il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse tutelata e accoglie il ricorso, ordinando all’ASP di consentire l’esame e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo anche tenendo conto della proposizione seriale di cause analoghe.
Nota della Redazione
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