Incompatibilità elettorale e mobilità non si applicano al dipendente candidato (Cons. Stato n. 1467 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il comma secondo dell’art. 53 d.P.R. n. 335/1982, che impone il trasferimento del dipendente nella sede più vicina compatibilmente con la qualifica, si riferisce esclusivamente al soggetto eletto e non è applicabile al dipendente che si sia soltanto candidato. La mobilità del personale delle forze di polizia non può essere disposta verso una sede rispetto alla quale perduri l’incompatibilità elettorale, con contestuale aggregazione provvisoria altrove, perché un siffatto trasferimento è meramente cartolare e strutturalmente disfunzionale rispetto alla funzione di colmare le scoperture organiche. L’incompatibilità impedisce il trasferimento sino alla sua cessazione, anche se la posizione in graduatoria era utile. Il differimento generalizzato di una movimentazione nazionale per esigenze straordinarie non è comparabile a un’assegnazione fittizia e non fonda alcun obbligo dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, aveva chiesto il trasferimento dalla sede di Senigallia alla Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto. Avendo presentato candidatura alle elezioni comunali del medesimo comune nell’ottobre 2021, era soggetto al divieto di prestare servizio per tre anni nella circoscrizione della candidatura, ai sensi dell’art. 53, comma primo, d.P.R. n. 335/1982. Collocato in posizione utile nella mobilità di luglio 2024, non era stato trasferito perché l’incompatibilità era ancora in corso.

Il Ministero dell’Interno aveva negato il trasferimento e il TAR Marche aveva rigettato il ricorso. Il dipendente ha proposto appello sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre la mobilità verso la sede richiesta e, in presenza dell’incompatibilità, assegnarlo temporaneamente alla sede più vicina sino alla cessazione del vincolo, in applicazione del comma secondo dell’art. 53.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la decisione di primo grado. Il trasferimento previsto dall’art. 53, comma primo, d.P.R. n. 335/1982 costituisce un atto dovuto al ricorrere del presupposto di legge, cioè la presentazione della candidatura, e non è disposto per soddisfare esigenze funzionali dell’Amministrazione. La norma mira a salvaguardare il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione, evitando il sospetto di parzialità e contemperando esercizio delle funzioni elettive ed esigenze di servizio, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 4861 del 2014.

La soluzione prospettata dall’appellante, cioè trasferimento alla sede richiesta, aggregazione temporanea altrove e rientro dopo il venir meno dell’incompatibilità, è irragionevole. Il meccanismo comporterebbe un duplice e reiterato movimento individuale, incidendo sulle dotazioni effettive degli uffici, cui verrebbe formalmente assegnata una risorsa indisponibile per mesi o anni. Si snaturerebbe la funzione stessa della mobilità, che è quella di colmare immediatamente e realmente le scoperture organiche.

Il differimento, nel luglio 2025, di una movimentazione nazionale riguardante circa duemila unità non è comparabile. Esso è stato adottato in via eccezionale con provvedimento generale, per esigenze straordinarie di servizio e di ordine pubblico, e ha inciso solo sulla tempistica di movimenti già programmati, senza assegnazioni fittizie o trasferimenti duplicati. La capacità di differire l’ingresso di numerose unità non implica che l’Amministrazione possa accettare soluzioni strutturalmente inidonee, quali il trasferimento meramente cartolare di personale incompatibile.

Il Collegio aggiunge che il comma secondo dell’art. 53, riguardando solo chi è stato eletto, non si applica al candidato. L’appello è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni e alla tardività della memoria dell’Avvocatura dello Stato, depositata oltre il termine dell’art. 73 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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