Revoca del porto d’armi e giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Trentino-Alto Adige n. 159 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, il giudizio di affidabilità rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza è prognostico e preventivo, con presupposti e funzioni distinti dall’accertamento della responsabilità penale. L’Amministrazione può valutare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento penale, anche quando questo si sia chiuso con archiviazione o con il dissequestro delle armi. Il pericolo di abuso si accerta con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 ha natura ordinatoria, salvo che la legge di settore lo qualifichi come perentorio. Il legittimo affidamento non è invocabile quando l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca, e comunque cede dinanzi all’interesse pubblico alla sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo e deteneva armi regolarmente denunciate. A seguito di una denuncia presentata da un familiare, i Carabinieri procedevano al ritiro cautelare delle armi e della licenza ai sensi dell’art. 39, secondo comma, T.U.L.P.S. La Questura avviava quindi il procedimento di revoca, comunicato all’interessato, che non presentava memorie.

Nel frattempo il G.I.P. disponeva l’archiviazione del procedimento penale e il Pubblico Ministero ordinava il dissequestro e la restituzione delle armi. Il Questore adottava comunque la revoca della licenza e il divieto di detenzione; il Commissario del Governo rigettava il ricorso gerarchico. Il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, tardività e violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la tardività delle memorie depositate oltre l’orario consentito da entrambe le difese, che pertanto non vengono considerate ai fini della decisione.

Nel merito, il ricorso è infondato. Quanto al preteso legittimo affidamento, il Tribunale osserva che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca non può ingenerare alcuna aspettativa sul mantenimento della licenza. Il principio, di derivazione eurounitaria, richiede assicurazioni precise e concordanti e comunque non è assoluto, cedendo dinanzi a motivi di interesse pubblico di rilevante importanza, quale la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

La censura di tardività del provvedimento è generica. Il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria, salvo espressa qualificazione legislativa in senso perentorio: il suo superamento non vizia l’atto. Analogo ragionamento vale per il difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Collegio richiama l’art. 43, ultimo comma, R.D. n. 773/1931, che consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Il potere autorizzatorio deroga al divieto degli art. 699 cod. pen. e art. 4, legge n. 110/1975. La Corte costituzionale n. 440 del 1993 e la n. 109 del 2019 hanno escluso un diritto assoluto al porto d’armi, riconoscendo ampia discrezionalità amministrativa.

La valutazione di pericolo segue un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”. Richiamando Cons. Stato n. 10592 del 2023, il TAR ribadisce che i dissidi endofamiliari costituiscono motivo idoneo a fondare il giudizio di inaffidabilità. L’istruttoria è completa: emerge un’indole aggressiva e una tendenza a perdere il controllo, a prescindere dagli esiti penali. Il dissequestro, motivato dalla sola non necessità ai fini di prova, è irrilevante. Il rigetto segue con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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