Il concorso nel reato non richiede il previo accordo (Cass. pen. Sez. I n. 30646 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il contributo del concorrente non richiede un previo accordo, né una condotta materiale di esecuzione: è sufficiente un apporto materiale o morale che rafforzi il proposito criminoso dell’autore. La presenza sul luogo del fatto, valutata insieme agli altri elementi, può integrare la condotta di concorso, se il giudice di merito ne argomenta la funzione causale rispetto all’evento. Il controllo di legittimità si limita a verificare la tenuta logica della motivazione, non a rileggere nel merito le risultanze probatorie. È infondato il ricorso che contesti la valenza concorsuale di una condotta senza addurre vizi logici alla ricostruzione dei giudici.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato per un reato in materia di armi aggravato dalla disponibilità di più soggetti. La difesa ha contestato la ritenuta condotta di concorso di un terzo, sostenendo che le sentenze di merito non avessero spiegato in che modo la presenza di costui nell’abitazione avesse potuto rafforzare il proposito criminoso di altro soggetto, poi deceduto. Per tale ragione era stato chiesto al giudice di appello di motivare su questo punto e, in Cassazione, si è censurata la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro per il vizio di motivazione.

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Catanzaro.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione penale ha dichiarato il ricorso infondato. Il punto giuridico riguarda i requisiti della condotta di concorso: la Corte ribadisce che non è necessario un previo accordo tra gli agenti, essendo sufficiente un apporto, anche solo morale, idoneo a rafforzare il proposito criminoso dell’autore del reato.

La sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di elementi, in conformità alla decisione di primo grado: il rinvenimento, presso la stanza in uso al ricorrente, di un giubbotto antiproiettili, di un passamontagna, di un documento intestato ad altra persona recante la foto del coimputato, di denaro falso, nonché di un’auto blindata. Questi elementi, letti unitariamente, sorreggono la ricostruzione accusatoria e non si prestano a una diversa qualificazione della condotta.

La Corte ha inoltre evidenziato che il lancio dal balcone della pistola con il colpo in canna è avvenuto poco prima dell’intervento della polizia giudiziaria, che aveva osservato la presenza di entrambi i soggetti sul balcone intenti a disfarsi dell’arma. Da qui la conclusione che la contestazione difensiva sulla funzione della presenza del correo non scalfisce l’impianto motivazionale.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice di merito risulti logicamente coerente e sostenuta da più indizi convergenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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