Nullità della pena pecuniaria ultra edittale per la truffa aggravata (Cass. pen. Sez. 2 n. 17791 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegale la pena pecuniaria inflitta in misura superiore al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice. In tema di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma 2, cod. pen., la cornice edittale per la pena pecuniaria va da un minimo di 309 a un massimo di 1.549 euro, sicché la determinazione in 2.000 euro di multa integra una violazione di legge rilevabile in sede di legittimità. Le censure relative alla sussistenza delle circostanze aggravanti, non dedotte nei motivi di appello, sono tardive e determinano una frattura della catena devolutiva, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui obbligo motivazionale è assolto anche con formule sintetiche quali “pena congrua” o “pena equa”, salvo che la pena superi di gran lunga la misura media edittale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la condanna di due imputati per numerose truffe online aggravate dall’abuso di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, nonché per i reati satellite. Il Tribunale, ritenuto più grave il reato contestato al capo O), aveva determinato la pena base per uno degli imputati in anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata per la continuazione e ridotta per il rito, mentre per l’altra imputata aveva fissato la pena base in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, anch’essa aumentata e poi ridotta per il rito.
Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione entrambi gli imputati. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: per uno degli imputati la pena base era ritenuta eccessiva rispetto alla gravità della condotta; per l’altra imputata la multa di 2.000 euro era contestata come illegale, essendo la cornice edittale prevista dall’art. 640, comma 2, cod. pen. compresa tra 51 e 1.549 euro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che ai ricorrenti era stata contestata la truffa aggravata dall’avere abusato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, circostanza ora prevista dall’art. 640, comma 3, cod. pen., e non dall’avere agito con strumenti informatici, come erroneamente ritenuto dalla Procura generale. Il riconoscimento dell’aggravante, avvenuto sin dal primo grado e confermato in appello, ha consentito di ritenere la procedibilità ex officio delle truffe contestate.
Quanto alle censure relative alla sussistenza dell’aggravante, il Collegio le ha dichiarate inammissibili perché proposte tardivamente solo con il ricorso per cassazione, con conseguente frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In relazione alle doglianze sul trattamento sanzionatorio proposte per uno degli imputati, la Corte ha riaffermato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, essendo necessaria una spiegazione specifica e dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva, non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo motivazionale è compiutamente osservato quando il giudice, accertata l’irrogazione tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, come avvenuto nella specie.
Con riferimento all’altra imputata, le doglianze relative all’illegalità della pena pecuniaria sono state ritenute fondate. La pena base era stata determinata in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, laddove l’art. 640, comma 2, cod. pen. prevede una cornice edittale per la sanzione pecuniaria compresa tra 309 e 1.549 euro. La Corte ha pertanto annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria inflitta, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità, essendo l’annullamento limitato al solo trattamento sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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