Ribaltamento in appello della assoluzione solo con argomenti dirimenti (Cass. pen. Sez. I n. 30644 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio già valutato in primo grado. Il principio secondo cui la condanna deve essere pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, introdotto nell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, esige che, in mancanza di elementi sopravvenuti, la rivisitazione peggiorativa compiuta in appello sia sorretta da argomenti dirimenti, idonei a evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria. Il ribaltamento è quindi ammesso solo quando la pronuncia di primo grado risulti, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza.
Il Fatto
Con sentenza del 02.12.2024 la Corte d’appello di Caltanissetta, investita degli appelli del pubblico ministero e della parte civile, ha riformato la sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Enna, condannando l’imputato per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., per avere appiccato il fuoco al veicolo di proprietà di un congiunto.
Il Tribunale aveva assolto perché il fatto non sussiste, valorizzando l’assenza di ulteriori indagini rispetto a quanto rilevato dai Vigili del Fuoco, che non avevano rinvenuto tracce utili a far supporre la natura dolosa dell’incendio. La Corte territoriale, di segno opposto, ha ritenuto provata la responsabilità in base a plurimi indizi convergenti. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per contraddittorietà, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il percorso argomentativo muove dal principio espresso da Sez. II n. 27018 del 27.03.2012, secondo cui è illegittima la pronuncia d’appello che affermi la responsabilità sulla base di una lettura alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado.
La Corte richiama poi la portata dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 46 del 2006: in mancanza di elementi sopravvenuti, la rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso compendio probatorio già ritenuto inidoneo in primo grado deve essere sorretta da argomenti dirimenti, capaci di evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria. Quest’ultima deve rivelarsi non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare residui ragionevoli dubbi sulla colpevolezza.
Applicando tale regola al caso concreto, i giudici di legittimità rilevano che la Corte territoriale ha ribaltato l’assoluzione senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni di segno contrario, logicamente articolate, del primo giudice. Il Tribunale, con accesso a tutti gli atti del pubblico ministero, era pervenuto alla pronuncia liberatoria sulla base di un argomento dirimente: il mancato raggiungimento della prova dell’origine dolosa dell’incendio. A parte la relazione dei Vigili del Fuoco, nessun accertamento tecnico era stato effettuato.
La Corte d’appello ha omesso del tutto di confrontarsi con tale deduzione, limitandosi ad affermare che la parte civile aveva sostenuto, in denuncia, che la vettura non presentava pregressi problemi tecnici o elettrici. Si tratta di argomento inidoneo a disarticolare l’analisi del primo giudice, fondata su elementi oggettivi. Ne deriva un vizio motivazionale non emendabile, che comporta l’annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto, data la manifesta assenza di elementi di fatto valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso nel merito.
Nota della Redazione
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