Privata dimora nel furto e inapplicabilità della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 11841 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata — compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale — e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Ne consegue che, in relazione al reato di furto in abitazione, non può trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., atteso che il minimo edittale della pena è superiore a quello previsto dalla norma richiamata. La censura relativa al trattamento sanzionatorio è inedita se non era stata articolata come motivo specifico in appello. È inammissibile la richiesta di sospensione condizionale della pena allorché il beneficio non possa essere concesso per ragioni anagrafiche.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 624-bis, comma 3, cod. pen.. La difesa, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in furto semplice ex art. 624 cod. pen., con conseguente applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In appello era stato inoltre accennato alla riduzione della pena per la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. sull’aggravante contestata e alla concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, condividendo la risposta fornita dal giudice di appello sulla nozione di privata dimora. Ha ribadito che tale nozione comprende i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche a carattere lavorativo o professionale, purché non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare, richiamando la sentenza Sez. V n. 34475 del 2018.

La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., osservando che il reato di furto in abitazione ha un minimo edittale superiore ai limiti previsti dalla norma sulla particolare tenuità del fatto. Ha inoltre qualificato come inedita la censura relativa al trattamento sanzionatorio, rilevando che in appello vi era stato solo un fugace accenno, funzionale alla richiesta di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., comunque non accoglibile stante il divieto di bilanciamento previsto dall’art. 624-bis, terzo comma, cod. pen.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile, in quanto il beneficio non sarebbe stato comunque concedibile perché, al momento del fatto, l’imputato non era più infraventunenne. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 624-bis c.p.

Tutte le 361 sentenze sull'art. 624-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *