Concorso riservato ai disabili e requisito di iscrizione al collocamento mirato (TAR Puglia n. 1088 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che riservi la partecipazione a una sola categoria protetta, con esclusione espressa degli appartenenti ad altre categorie, è immediatamente escludente e deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine decorrente dalla scadenza della presentazione delle domande. Il requisito di ammissione consistente nell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la domanda, non rilevando la pregressa iscrizione poi venuta meno. Il possesso di un titolo diverso, quale lo status di figlia di vittima del dovere, non supplisce al difetto del requisito specifico richiesto dalla lex specialis. La successiva indizione di selezioni dedicate alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 conferma la legittimità della scelta amministrativa.
Il Fatto
Con D.D.G. n. 676 del 28.06.2023, rettificato con D.D.G. n. 725 del 10.07.2023, l’Università bandiva un concorso per esami riservato ai soli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del Collocamento Mirato di Bari, per dodici posti di categoria B. La ricorrente presentava domanda il 1° agosto 2023, entro il termine fissato al 3 agosto 2023.
A seguito delle verifiche presso l’ARPAL, l’Ateneo disponeva l’esclusione della candidata, non risultando iscritta negli elenchi alla data utile: l’iscrizione era venuta meno per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di durata superiore a 180 giorni e con reddito superiore alla soglia esente. L’istanza di autotutela, fondata sullo status di figlia di vittima del dovere, veniva respinta. La candidata proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, opposto dall’Università con trasposizione innanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ateneo. La riserva esclusiva contenuta nel bando è chiara e inequivoca e opera quale clausola immediatamente escludente: la sua contestazione avrebbe dovuto essere proposta, in via autonoma, nel termine decadenziale decorrente dalla scadenza delle domande. Poiché il ricorso straordinario è stato notificato il 23 marzo 2024, a fronte della scadenza del 3 agosto 2023, il termine di centoventi giorni era ampiamente decorso. Il Tribunale richiama, in fattispecie analoga, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 8955 del 2023.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. La ricorrente non possedeva, alla data di scadenza, il requisito di ammissione prescritto dalla lex specialis. L’art. 1 legge n. 68/1999 individua tassativamente le categorie protette, mentre il bando esigeva contestualmente l’iscrizione negli elenchi del Collocamento Mirato. Tale iscrizione non sussisteva al 3 agosto 2023, come attestato dalla nota ARPAL del 24 ottobre 2023.
Il Collegio esclude ogni rilievo alla pregressa iscrizione, richiamando l’art. 2 del bando, secondo cui i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il difetto del requisito rende l’esclusione, una volta appreso il venir meno dell’iscrizione, corretta e doverosa, in linea con T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 377 del 2026.
Quanto alla prospettata illegittimità del bando per mancata previa indizione di una selezione riservata alle categorie equiparate, il Tribunale rileva che l’Università ha incontestatamente dedotto di avere già indetto procedure ad hoc, richiamando il D.D.G. n. 498 del 2 maggio 2023, relativo a due posti riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999. Non rileva, infine, il diniego opposto alla richiesta di chiamata diretta, estraneo all’oggetto del giudizio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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