Concorso universitario: criteri di valutazione e rinuncia revocabile (Cons. Stato n. 4152 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari non sussiste un obbligo generale di predeterminazione di punteggi o pesi ponderali dei macro-criteri di valutazione, ove il regolamento dell’ateneo individui gli elementi da valutare e la commissione motivi discorsivamente i giudizi complessivi, rendendo ricostruibile l’iter logico seguito. La fissazione di criteri chiari, oggettivi e trasparenti risponde a un’esigenza sostanziale, ma la sua omissione integra un’inosservanza meramente formale quando non vulneri in concreto i principi di competenza e trasparenza. La richiesta di ritiro della domanda di partecipazione, revocata prima della definitività della rinuncia e della chiusura della procedura, non impedisce la riammissione del candidato nel giudizio di rinnovazione disposto dal giudice amministrativo.
Il Fatto
L’Università bandisce una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010. Alla selezione partecipano quattro candidati. Una candidata chiede il ritiro della propria domanda, comunicandolo all’ateneo. La procedura si conclude con la nomina di un’altra candidata, ma il TAR Liguria, accogliendo il ricorso di un controinteressato, annulla gli atti a partire dalla nomina della commissione e dispone la rinnovazione.
In pendenza di questa fase la candidata revoca la richiesta di ritiro; l’ateneo le consente di partecipare alla procedura rinnovata, che si conclude con la sua nomina. Il TAR Liguria accoglie il nuovo ricorso del controinteressato, ritenendo la rinuncia consolidata e la valutazione viziata per mancata predeterminazione del peso dei macro-criteri e per modifica dei parametri. La candidata propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello. Quanto alla seconda, rileva che i provvedimenti sopravvenuti in esecuzione della sentenza impugnata non rendono certa e definitiva l’inutilità della decisione: l’accoglimento consoliderebbe la posizione di vincitrice della procedura annullata. Il riferimento è alla giurisprudenza sul punto (Cons. Stato, Sez. V, n. 11484 del 2022).
Sul primo versante, la Corte ritiene errata la statuizione del TAR sul consolidamento della rinuncia. Due gli elementi dirimenti: la formulazione della comunicazione, resa come mera richiesta di ritiro della domanda, e il fatto che la revoca sia intervenuta in una fase anteriore alla definitività della rinuncia e alla chiusura della procedura. La sentenza di annullamento ha fatto salvi il bando e le candidature originariamente presentate; la procedura si è cristallizzata al momento della scadenza dei termini. Appare quindi corretta la riammissione disposta dall’ateneo.
Sul secondo versante, la Corte esclude l’esistenza di uno specifico obbligo di prevedere punteggi e pesi ponderali dei tre macro-criteri. Il regolamento dell’ateneo individua gli elementi di valutazione e richiede un giudizio collegiale sui singoli candidati. La giurisprudenza (Sez. VI n. 8533 del 2022; Sez. VII n. 7586 del 2023) esige criteri chiari, oggettivi e trasparenti, ma l’omessa predeterminazione delle regole costituisce inosservanza meramente formale se i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati. Criteri e incidenze ponderali non devono trasformarsi in gabbie meccanicistiche.
La Corte conferma che le valutazioni delle commissioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e della correttezza del procedimento applicativo, ma non sostituibile con il diverso avviso del giudice. Nel caso concreto emerge che la commissione ha seguito i criteri regolamentari e ha reso giudizi complessivi adeguatamente motivati, con valutazione per categorie di titoli e non titolo per titolo, secondo l’orientamento di Sez. VII n. 9226 del 2022.
Quanto alla pretesa sostituzione del parametro della consistenza delle pubblicazioni con quello della produttività, gli atti dimostrano che il giudizio poggia sull’analisi di consistenza e qualità delle pubblicazioni allegate. La cd. normalizzazione non è modifica dei criteri, ma tecnica di applicazione degli stessi, ove si riscontrino differenze significative di età accademica. Respinti, infine, i motivi riproposti e assorbili, l’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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