Conferimento incarichi semidirettivi: valenza selettiva dell’esperienza nel settore e nelle funzioni (Cons. Stato n. 4153 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 16 del nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria va interpretato nel senso che gli indicatori attitudinali ivi elencati operano in modo gerarchico: si passa al criterio successivo solo se tutti i candidati o nessuno di essi possiede le esperienze del criterio precedente. Il differenziale di sei anni nell’attività giurisdizionale svolta nel medesimo settore e nelle medesime funzioni assume valenza selettiva ove il candidato comparato non raggiunga i diciotto anni di analoga esperienza. Il meccanismo non introduce un requisito di partecipazione né ha carattere escludente, ma disciplina la sola comparazione, valorizzando l’effettivo esercizio delle funzioni rispetto all’anzianità di servizio, che resta criterio residuale. Non è configurabile la sostituzione del giudice nella rideterminazione del computo della durata esperienziale, demandata al Csm.

Il Fatto

Il ricorrente e la controinteressata hanno partecipato alla procedura indetta dal Csm per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di sezione penale della Corte d’appello di Roma. La commissione concluse i lavori con due proposte contrapposte: quella di maggioranza, in favore del ricorrente, e quella di minoranza, in favore della candidata.

Il Plenum approvò la prima, ritenendo prevalente il profilo del ricorrente in forza dell’indicatore di cui all’art. 16, lett. a), del testo unico: la candidata non raggiungeva i diciotto anni di esperienza giudicante penale e il differenziale rispetto ai venticinque anni del competitore superava i sei anni. La candidata impugnò la delibera e il TAR Lazio accolse il ricorso, ritenendo l’indicatore privo di valenza escludente e comunque raggiunta la soglia dei diciotto anni. Da qui l’appello principale e quello incidentale dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa: la legge n. 71 del 2022 ha delegato il Governo a improntare il conferimento degli incarichi a criteri oggettivi, riducendo la discrezionalità del Csm, e il d.lgs. n. 44 del 2024 ha demandato all’organo di autogoverno la definizione dei criteri di comparazione. Da qui l’autovincolo del testo unico del 3 dicembre 2024, che per alcuni incarichi, tra cui quelli semidirettivi di secondo grado, prevede un “tendenziale automatismo”.

Secondo la Corte l’art. 16 declina le esperienze in modo scalare: si passa alla lett. b) solo se tutti i candidati o nessuno possiede le esperienze della lett. a). Non è contemplata la possibilità di proseguire la comparazione tra chi vanta quelle esperienze e chi non le vanta. La valenza selettiva del differenziale oltre i sei anni opera quando uno dei comparati non raggiunge i diciotto anni; se entrambi li raggiungono, o nessuno li raggiunge, il meccanismo non scatta e si procede alla lett. b).

Il Collegio confuta l’argomento del primo giudice secondo cui si introdurrebbe un requisito occulto di partecipazione: la candidata ha partecipato e non è stata esclusa; l’indicatore attiene alle sole funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso. Nulla la disposizione ha a che vedere con l’anzianità di servizio, che mantiene carattere residuale ai sensi dell’art. 30. Né sussiste difformità con la soglia della quarta valutazione di professionalità, come dimostrano le simulazioni ipotizzate nella sentenza.

Quanto al computo dell’esperienza, la Corte ravvisa ultrapetizione: il ricorso introduttivo conteneva solo un generico riferimento alla non corretta ricostruzione del percorso professionale, senza contestare specificamente il calcolo. Nel merito, la proposta di minoranza risulta apodittica: i periodi di esonero per i concorsi notarili e quello presso il Tribunale dei minorenni, con funzioni promiscue, non giustificano il computo integrale. Del tutto irrilevante il deposito di cinquantuno sentenze, atteso che la redazione della motivazione è obbligo successivo alla deliberazione e può avvenire anche in esonero.

Accolti entrambi gli appelli, il ricorso introduttivo è respinto; il ricorso incidentale subordinato e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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