Accesso difensivo e nesso di strumentalità con l’interesse finale (TAR Campania n. 67 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, non è sufficiente il generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie, ma non si richiede neppure un giudizio anticipato sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento. La P.A. detentrice e il giudice amministrativo devono limitarsi a verificare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione sostanziale che l’istante intende curare o tutelare, restando esclusa ogni valutazione ultronea salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. Il vaglio sulla rilevanza probatoria compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione di merito.

Il Fatto

Una società titolare di un autoveicolo ha presentato alla Motorizzazione Civile di Napoli un’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, per ottenere la documentazione relativa alla prima immatricolazione in Italia del veicolo. L’ostensione è funzionale a un duplice scopo: rettificare un errore materiale sulla data di immatricolazione e accedere al regime agevolativo previsto dalla normativa regionale per i veicoli ibridi nuovi nei primi cinque anni, con esenzione dalla tassa automobilistica. Il veicolo risulta tuttavia immatricolato come usato.

Dopo una richiesta di integrazione documentale, l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento, formandosi il silenzio-rigetto ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La società ha quindi agito ex art. 116 cod. proc. amm. per la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento del diritto di accesso. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e, in via gradata, la cessazione della materia del contendere, assumendo di aver già rettificato la data di prima immatricolazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di cessazione della materia del contendere. La rettifica della data di immatricolazione non esaurisce l’interesse della ricorrente: il veicolo risulta tuttora immatricolato come usato, condizione ostativa alla fruizione dell’agevolazione regionale. L’interesse all’ostensione, dunque, perdura.

Nel merito, il TAR configura un accesso documentale difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990. Richiamando Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 2021 e le più recenti pronunce della Sez. V n. 2922 del 2025 e n. 5008 del 2025, nonché Sez. III n. 5745 del 2024, il Collegio esclude che la P.A. o il giudice possano compiere valutazioni anticipate su ammissibilità, influenza o decisività del documento. Un simile apprezzamento spetta solo al giudice del merito eventualmente instaurato.

Il nesso di strumentalità è nella specie suffragato: la documentazione è finalizzata all’acquisizione di elementi probatori per la fruizione del regime agevolativo regionale. Il TAR precisa inoltre, in via autonoma, che la ricorrente vanta comunque una posizione differenziata e qualificata quale proprietaria del veicolo, che la legittima all’ostensione, né ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990.

Il ricorso è pertanto accolto: annullato il diniego tacito, è riconosciuto il diritto all’ostensione, con condanna dell’amministrazione all’esibizione ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm. entro trenta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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