Condizione potestativa non meramente tale e onere della prova dell’impedimento (App. Messina n. 223/2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione che subordina l’obbligo di pagamento di un corrispettivo ulteriore alla rivendita del bene da parte dell’acquirente è potestativa semplice, non meramente potestativa ex art. 1355 c.c., quando la decisione di vendere risponde a valutazioni di interesse e di convenienza e non si risolve nel mero arbitrio dell’obbligato. La finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. non opera in difetto della prova che la parte, con dolo o colpa, abbia impedito il verificarsi dell’evento, incombendo tale onere probatorio sul creditore che lamenta il mancato avveramento.
Il Fatto
Con scrittura privata del 7 marzo 2015, una società cedette all’acquirente la propria quota di partecipazione in altra società. Le parti convennero che il corrispettivo di 10.000 euro sarebbe stato pagato solo se, entro due anni, l’acquirente avesse venduto la quota a terzi e se la società non fosse fallita. Il fallimento non si verificò, ma la quota non venne rivenduta. La venditrice ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo. L’acquirente oppose decreto, eccependo il mancato avveramento della condizione. Il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto. La venditrice appellò, deducendo la nullità della condizione ex art. 1355 c.c., la violazione dell’art. 1358 c.c. e l’avveramento ex art. 1359 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello. Ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione sulla distinzione tra condizione meramente potestativa (nulla) e condizione potestativa semplice (valida). La prima ricorre quando l’evento dedotto si identifica con il mero arbitrio della parte (“si volam”), negando ogni serietà all’impegno assunto. La seconda ricorre quando la decisione è collegata a valutazioni di interesse e convenienza, anche se rimesse all’esclusivo apprezzamento dell’interessato, e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente.
La Corte ha escluso la nullità della condizione, osservando che la rivendita della quota da parte dell’acquirente non era un evento rimesso al suo mero arbitrio, ma rispondeva a un interesse economico (realizzare un guadagno dalla rivendita) che costituiva un elemento estrinseco idoneo a influire sulla determinazione della volontà. La condizione era quindi potestativa semplice e valida.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa alla violazione dell’art. 1358 c.c. (dovere di conservazione delle ragioni altrui in pendenza della condizione), perché l’appellante non aveva dedotto tale argomento in primo grado, introducendo un thema decidendum nuovo in appello. Nel merito, ha rilevato che la violazione del dovere di buona fede in pendenza della condizione non era stata provata. Infine, la Corte ha rigettato la domanda di avveramento ex art. 1359 c.c., richiamando il principio per cui l’onere della prova dell’impedimento imputabile alla controparte grava sul creditore che eccepisce la fictio; nel caso di specie, la venditrice non aveva fornito alcuna prova che l’acquirente avesse dolosamente o colposamente impedito la rivendita della quota.
Implicazioni Pratiche
- Redazione di clausole condizionali: l’avvocato che redige un contratto con corrispettivo condizionato alla rivendita del bene deve valutare se la condizione è meramente potestativa (nulla) o potestativa semplice (valida); per evitare la nullità, è opportuno prevedere parametri oggettivi per la determinazione del prezzo di rivendita o termini certi, e comunque escludere che l’obbligo di pagamento sia rimesso al puro arbitrio del debitore.
- Onere probatorio per la fictio di avveramento: il creditore che invochi l’art. 1359 c.c. deve provare che il debitore, con dolo o colpa, ha impedito l’avveramento della condizione; la mera allegazione dell’interesse contrario non è sufficiente, essendo necessario dimostrare comportamenti concreti di ostacolo, con conseguente maggior onere di allegazione e prova.
- Divieto di nova in appello: le censure fondate su norme non dedotte in primo grado (come il dovere di buona fede in pendenza della condizione ex art. 1358 c.c.) sono inammissibili in appello se non sono state tempestivamente allegate nel giudizio di primo grado, trattandosi di domande o eccezioni nuove; l’avvocato deve dunque articolare tutte le difese sin dalla comparsa di costituzione o dalle memorie ex art. 183 c.p.c.
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