Nessun condono in area vincolata per ampliamento con nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1799 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie minori dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il carattere relativo o assoluto del vincolo è irrilevante: la Corte cost. n. 252/2022 ha ricondotto il limite alle norme di grande riforma economico-sociale, superando il diverso indirizzo del C.G.A.R.S. n. 291/2010. Ne segue che l’ampliamento comportante nuovi volumi o superfici non è condonabile. Il parere negativo della Soprintendenza assume natura vincolata e non è annullabile per omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, operando il secondo periodo dell’art. 21-octies, comma 2. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile in presenza di attività vincolata.
Il Fatto
La ricorrente presentava istanza di condono ex art. 32 l. n. 326/2003 per l’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione sito nel Comune di Lipari. La Soprintendenza di Messina, in applicazione della circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, esprimeva parere negativo alla richiesta di nulla-osta paesaggistico.
La proprietaria impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo tre censure: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego, difetto di istruttoria per il mero richiamo alla circolare, eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a pareri favorevoli rilasciati in passato su immobili della stessa zona. Chiedeva anche l’acquisizione documentale ex art. 63 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale del terzo condono edilizio, richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato n. 9627/2024, n. 8314/2024, n. 9726/2023, n. 1214/2025). Le condizioni di sanabilità delle opere in area vincolata sono cumulative e il carattere relativo del vincolo non incide sul divieto.
La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale siciliana che consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, qualificando la disciplina statale come norma di grande riforma economico-sociale. Il C.G.A.R.S. n. 836/2023 ha preso atto del superamento del proprio precedente parere.
Nel caso concreto l’opera consiste in un ampliamento con aumento di superficie utile e di volume lordo, rientra nella tipologia dell’abuso 1 e insiste su area soggetta a tutela paesaggistica sin dai decreti assessoriali del 1966 e del 1979, confermati dal Piano paesistico delle Isole Eolie del 2001. L’abuso è quindi insanabile.
Da ciò deriva il rigetto del primo motivo: il parere della Soprintendenza è atto vincolato, rispetto al quale il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, che richiama il secondo periodo, opera solo per i provvedimenti discrezionali.
Il difetto di istruttoria è escluso: in assenza dei presupposti di sanabilità nessuna valutazione di merito paesaggistico è dovuta e il richiamo alla circolare soddisfa l’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990. La disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e non può fondare la pretesa a perseverare nell’illegittimità. La richiesta istruttoria è respinta per inutilità. Il ricorso è respinto con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.