Ordinanza di demolizione vincolata e irrilevanza delle garanzie partecipative (TAR Sicilia n. 1795 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile privo di titolo abilitativo edilizio è atto vincolato e rigidamente ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto: essa non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, e non ammette deroghe neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. La natura vincolata e doverosa dell’atto rende superflua finanche la comunicazione di avvio del procedimento, giacché nessun apporto partecipativo del privato può modificarne il contenuto. L’eventuale omissione delle garanzie partecipative resta comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio dell’attività estrattiva non costituiscono titolo di legittimità urbanistica dei manufatti, rientrando la materia edilizia fuori dalla competenza del Distretto minerario.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno adibito a cava di calcare con autorizzazione del Distretto minerario, impugnavano l’ordinanza di demolizione n. 6/2019, il successivo verbale di inottemperanza del 2021 e l’ordinanza n. 47/2024, con cui il Comune, in esecuzione di una precedente pronuncia del giudice amministrativo, aveva parzialmente annullato la prima ingiunzione, confermando l’ordine di demolizione di alcuni manufatti.
Deducevano la mancata notificazione degli atti originari, per essere stata la prima ordinanza consegnata a un indirizzo non corrispondente alla loro residenza e a persona omonima; la carenza di motivazione dell’ordinanza del 2024, per il rinvio a un atto non notificato né allegato; l’epoca di realizzazione delle opere anteriore alla legge n. 761/1967; e la coincidenza dei manufatti con strutture riportate negli elaborati grafici allegati ai titoli minerari. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione di una ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene tempestiva l’impugnazione degli atti del 2019 e del 2021, non contestata sul punto dall’Amministrazione e giustificata dall’erronea notificazione della prima ordinanza a un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza, verosimilmente per omonimia. Respinte le eccezioni preliminari, la Corte passa al merito.
La censura sull’individuazione dei manufatti è infondata: l’ordinanza n. 47/2024 contiene la descrizione della tipologia delle opere, con indicazione della superficie coperta e del volume, elementi sufficienti a consentire ai destinatari l’esecuzione dell’ingiunzione. Ne è prova la dichiarazione del figlio dei ricorrenti, che per i manufatti della propria particella, individuati allo stesso modo, ha manifestato l’intenzione di procedere alla demolizione.
Priva di fondamento è anche la tesi sull’epoca antecedente al 1967. La documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti non risale alla data asserita, essendo tratta da Google Earth del 2023; il rilievo del Comune non è stato contestato, sicché la circostanza deve ritenersi incontestata.
Quanto ai titoli minerari, il Tribunale li ritiene irrilevanti: l’autorizzazione concerne esclusivamente l’esercizio dell’attività estrattiva e la materia delle autorizzazioni edilizie esula dalla competenza del Distretto minerario. La presenza delle opere negli elaborati grafici allegati non comporta nemmeno una presunzione relativa di legittimità edilizia.
Sulla partecipazione procedimentale, il Collegio richiama il consolidato orientamento ribadito dal Cons. Stato, Sez. II, n. 2816 del 2025: la natura vincolata dell’ordine di demolizione rende superflua la comunicazione di avvio, non essendo necessaria alcuna comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Nel caso concreto, anche l’ipotetica partecipazione non avrebbe condotto a un provvedimento di contenuto diverso, stante l’infondatezza delle tesi che i ricorrenti avrebbero potuto esporre. La valorizzazione di irregolarità formali, quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere differente, contrasta con l’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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