Condono differito, autonomia dei procedimenti e oblazione tardiva (Cons. Stato n. 296 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio differito previsto dall’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985 dà luogo a un procedimento autonomo rispetto alle pregresse istanze di sanatoria, anche quando queste ultime abbiano ad oggetto porzioni del medesimo complesso immobiliare. Il mancato versamento dell’oblazione entro il termine decadenziale di presentazione della domanda non è emendabile ex post e legittima da solo il diniego, senza che il soccorso istruttorio di cui all’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 possa supplire a un adempimento mai avvenuto. Il diniego non richiede il coinvolgimento dei comproprietari delle aree non comprese nell’istanza, né l’istruttoria delle domande anteriori. Infine, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la parte che impugna la sentenza che ne conferma una sola ratio decidendi autosufficiente è priva di interesse quanto alle altre, con conseguente improcedibilità del motivo.
Il Fatto
La società appellante ha acquistato in sede fallimentare alcuni lotti del complesso sportivo “Sporting Poseidon”, tra cui il lotto 5, comprendente una palazzina spogliatoi, un locale infermeria e due campi di calcetto. Le opere erano state realizzate senza titolo e in difformità rispetto a una precedente concessione edilizia in deroga. Acquisiti i beni, la società ha presentato nel 2021 un’istanza di condono differito ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985.
Il Comune ha respinto l’istanza per due ragioni autonome: il mancato versamento dell’oblazione e l’assenza di prova che le ragioni di credito della procedura esecutiva fossero anteriori all’entrata in vigore della normativa condonistica. Il TAR Campania Napoli ha respinto il ricorso nel merito e la società ha proposto appello con cinque motivi; il Fallimento ha aderito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla pretesa nullità del diniego per mancato coinvolgimento dei comproprietari delle aree di parcheggio. Il motivo è inammissibile, perché non contesta specificamente il rilievo del primo giudice secondo cui, anche a voler ritenere necessario quel coinvolgimento, l’istanza sarebbe stata comunque inaccoglibile, essendo stata presentata dal solo proprietario dei manufatti. Nel merito, il diniego riguarda esclusivamente la palazzina, l’infermeria e i campi, come dimostrano domanda e provvedimento: nessuna norma impone di estendere il contraddittorio ai titolari di beni diversi.
Quanto all’eccepita necessità di istruire preliminarmente le istanze del 1986 e del 1995, il Consiglio di Stato conferma l’autonomia procedimentale tra le diverse vicende condonistiche. Ampliare il perimetro del condono differito per assorbire elementi di procedimenti avviati molti anni prima contrasterebbe con tale principio e con il divieto di venire contra factum proprium, posto che la scelta di incardinare procedimenti distinti è stata assunta dalle stesse parti private.
Sul versamento dell’oblazione, la Corte ribadisce che i pagamenti eseguiti in passato si riferiscono a istanze autonome e ormai respinte, con importi soggetti a restituzione. La somma andava inoltre attualizzata alla consistenza delle opere al momento della domanda del 2021. Il soccorso istruttorio non è invocabile: la documentazione doveva accompagnare l’istanza entro il termine perentorio, non essendo integrabile ex post. Anche l’omesso esercizio di quel potere, ove pure configurabile, degrada a vizio formale ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il pagamento non è mai avvenuto e nessun esito diverso sarebbe stato possibile.
Il quinto motivo, relativo all’anteriorità delle ragioni di credito, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza impugnata si regge su due rationes autonome, ciascuna sufficiente: accertata la legittimità del diniego sotto il profilo dell’oblazione, l’eventuale illegittimità dell’altro profilo non potrebbe condurre ad alcun annullamento. Il Collegio richiama il principio, elaborato dalla Cassazione e fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui chi impugna un atto plurimotivato deve aggredire tutti i pilastri motivazionali, pena l’inammissibilità.
L’appello è quindi in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione tra Fallimento e Comune.
Nota della Redazione
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