Silenzio sull’istanza di vigilanza edilizia e interesse del confinante (Cons. Stato n. 297 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario confinante, che abbia sollecitato il Comune all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, è titolare di un interesse qualificato al corretto esercizio di tali poteri in ragione della sola vicinitas. Non è pertanto richiesta la dimostrazione di un ulteriore e concreto pregiudizio, diverso dalla prossimità del manufatto abusivo alla sua proprietà. Il criterio della vicinitas elaborato dall’Adunanza plenaria n. 22 del 2021 in tema di impugnazione del titolo edilizio non può essere esteso in senso restrittivo alla diversa ipotesi del silenzio-inadempimento. Se l’amministrazione adotta, nel corso del giudizio, il provvedimento repressivo richiesto, si determina cessazione della materia del contendere, quale integrale satisfazione dell’interesse azionato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari confinanti con un manufatto edilizio realizzato dal vicino, hanno presentato al Comune di Formia un’istanza per sollecitare l’attivazione dei poteri di vigilanza e di repressione dell’abusivismo edilizio. L’amministrazione non ha dato seguito all’istanza entro i termini di legge.
I confinanti hanno quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’ente a provvedere. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo applicabile al caso il criterio della vicinitas affermato dall’Adunanza plenaria n. 22 del 2021. I ricorrenti hanno appellato la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha accolto, con efficacia assorbente, il secondo e il terzo motivo di appello. Ha ritenuto erronea la statuizione di inammissibilità fondata sull’estensione del principio dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2021 alla diversa ipotesi del silenzio serbato su un’istanza di vigilanza.
La Sezione ha osservato che la posizione sostanziale del vicino, pur restando identica, si atteggia diversamente in sede processuale: l’impugnazione del titolo edilizio, l’intervento ad opponendum avverso il provvedimento repressivo e il ricorso contra silentium non sono situazioni sovrapponibili. Nel caso del silenzio-inadempimento, l’interesse sorge dall’obbligo normativamente previsto dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e non richiede la prova di un ulteriore pregiudizio.
La Corte ha inoltre censurato la sentenza per non aver valutato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., il comportamento tenuto dall’amministrazione nel corso del giudizio. È emerso che il dirigente competente, con una determinazione di marzo, aveva riconosciuto la fondatezza dell’istanza dei ricorrenti, annunciando l’adozione dei provvedimenti repressivi a seguito di sopralluogo e di verbale che avevano rilevato difformità.
Nelle more del giudizio è poi intervenuta l’ingiunzione di demolizione del manufatto abusivo, collocato nelle immediate vicinanze delle proprietà degli appellanti. Secondo la Sezione, tale provvedimento ha integralmente soddisfatto il bene della vita auspicato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. La Corte ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 303 del 2024: la prima ricorre quando l’operato successivo della pubblica amministrazione è pienamente satisfattivo dell’interesse azionato.
In riforma della sentenza impugnata, il Collegio ha quindi dichiarato l’ammissibilità del ricorso di primo grado e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre condannato il Comune e il controinteressato, in solido, alle spese del doppio grado e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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