Demolizione spontanea degli abusi e difetto di interesse (TAR Lazio n. 4418 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La spontanea demolizione delle opere abusive, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell’impugnazione, atteso che la parte consegue comunque il bene della vita perseguito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede, a differenza della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., l’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato. Il riconoscimento, in sede di verifica di ottemperanza, della legittimità di una delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, se non seguito dal ritiro in autotutela del provvedimento, non integra i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere ma soltanto per la declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate su un’area destinata a campi da padel: due manufatti in assenza di permesso di costruire, una copertura in acciaio e PVC su quattro campi e una piattaforma in calcestruzzo realizzata in difformità dalla SCIA presentata.

L’istanza cautelare veniva respinta. Nel corso del giudizio, la società riferiva che il Comune aveva redatto un verbale di ottemperanza attestando l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi per i primi due punti dell’ordinanza e riconoscendo contestualmente la legittimità della piattaforma di cui al punto 3. La ricorrente, parlava di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo comunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che l’intervenuta demolizione spontanea degli abusi di cui ai numeri 1 e 2 dell’ordinanza impugnata ha consentito alla ricorrente di conseguire il bene della vita sotteso all’azione, con conseguente venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso.

Quanto alla piattaforma di cui al punto 3, il TAR rileva come il riconoscimento della sua legittimità, contenuto nel verbale di ottemperanza, non sia stato seguito dal ritiro in autotutela dell’ordinanza di demolizione. Tale circostanza, pur avendo fatto venire meno l’interesse della parte a coltivare l’impugnazione, esclude la possibilità di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, che presuppone un’attività amministrativa satisfattiva della pretesa sostanziale che elimini dal mondo giuridico l’atto impugnato, come richiesto dall’art. 34, comma 5, c.p.a..

La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede, invece, l’eliminazione dell’atto dal mondo giuridico, configurandosi come pronuncia meramente processuale legata al venir meno dell’interesse alla decisione del merito.

Il Collegio dichiara quindi il ricorso improcedibile, compensando le spese di lite in ragione della natura in rito della decisione e delle circostanze del caso concreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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