La SCIA fuori ambito non produce effetti e non attiva i termini di autotutela (TAR Abruzzo n. 168 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività presentata per un intervento edilizio estraneo al proprio ambito di applicazione, perché soggetto al regime del permesso di costruire, non produce gli effetti giuridici tipici del regime semplificato. In tal caso, l’amministrazione può intervenire dichiarando l’inefficacia della SCIA anche oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, trattandosi dell’esercizio del potere di vigilanza urbanistico-edilizia, non dei poteri di autotutela (ex art. 19, comma 4, e art. 21-nonies) con i relativi termini perentori. Il certificato di agibilità attesta la sola idoneità igienico-sanitaria e funzionale dell’immobile e non è idoneo a comprovare lo stato legittimo dell’edificio, che si desume esclusivamente dai titoli abilitativi ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
I proprietari di un immobile presentavano una SCIA per un intervento di demolizione e ricostruzione, qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. Il Comune, con atto del gennaio 2023, dichiarava la cessazione di efficacia della segnalazione, ritenendo l’intervento soggetto a permesso di costruire per l’aumento di volumetria rispetto alla licenza edilizia del 1969 e la difformità dello stato di fatto dallo stato assentito. I proprietari impugnavano l’atto, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali proprie dell’autotutela e contestando la mancata considerazione del certificato di agibilità del 1971, da loro invocato a fondamento dello stato legittimo dell’edificio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica preliminarmente l’atto impugnato, prescindendo dal nomen iuris: sulla base del contenuto sostanziale, il Comune non ha esercitato un potere inibitorio o di autotutela sulla SCIA, ma ha accertato che l’intervento, per le sue caratteristiche intrinseche (diversa sagoma, diverso volume, minori distanze), non era assoggettabile al regime della SCIA bensì al permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001.
La Corte richiama il principio secondo cui, quando la SCIA è impiegata fuori dal proprio ambito legislativamente delineato, non opera il regime giuridico semplificato e l’ente conserva l’ordinario potere di controllo e vigilanza sul territorio, con le caratteristiche di continuità e inesauribilità, potendo intervenire anche dopo lo spirare del termine di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. Diversamente opinando, si consoliderebbe una posizione più stabile di quella derivante da un provvedimento autorizzatorio espresso.
Nel merito, il thema decidendum si concentra sulla conformità dello stato di fatto rispetto alla licenza edilizia del 1969. I ricorrenti invocavano il certificato di agibilità del 1971. Il Collegio, richiamando la giurisprudenza, esclude che tale certificato possa asseverare la legittimità edilizia dell’opera: titolo edilizio e certificato di agibilità hanno diverse funzioni, attenendo il secondo alla sola utilizzabilità del bene sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario, mentre lo stato legittimo si desume dai titoli abilitativi, categoria alla quale il certificato di agibilità non appartiene.
Accertata la difformità volumetrica tra stato di fatto e stato legittimo, viene meno il presupposto per qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire. Stante la natura plurimotivata dell’atto, la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento è sufficiente a sorreggere il provvedimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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