Condono edilizio e fascia di rispetto ferroviaria: serve l’autorizzazione dell’ente gestore (TAR Veneto n. 10 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, le opere ricadenti nella fascia di rispetto ferroviaria di trenta metri non possono essere mantenute in sanatoria senza l’autorizzazione dell’ente proprietario delle linee, prescritta dall’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 e richiamata dall’art. 32 della legge n. 47/1985. Tale autorizzazione, prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 753/1980, ha natura eccezionale e può essere rilasciata solo in presenza di circostanze altrettanto eccezionali. Il parere negativo espresso dal gestore ferroviario è espressione di discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo ne conosce nei soli limiti dell’errore sui fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità. La modifica dell’art. 39, comma 2, della legge n. 724/1994, che ha sostituito il divieto di sanatoria per le opere limitanti le proprietà finitime con la clausola di salvezza dei diritti dei terzi, non elimina il vincolo derivante dalla normativa ferroviaria. La disparità di trattamento non giustifica l’annullamento di un diniego legittimo, potendo al più dedursi l’illegittimità del provvedimento favorevole reso a terzi.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario di fabbricati a uso abitativo e accessori siti nel Comune di Venezia, dove da epoca anteriore al settembre 1967 insiste un manufatto in muratura adibito ad autorimessa, cantina e magazzino, oggetto di ordinanza comunale di demolizione. Nel febbraio 1995 ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, pagando la relativa oblazione, e ha contestualmente chiesto alle Ferrovie dello Stato l’autorizzazione a mantenere l’opera a distanza inferiore a quella prescritta dal d.P.R. n. 753/1980. Nel settembre 2021 il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, richiamando un parere negativo delle Ferrovie dello Stato del 2 agosto 1996. A fronte delle osservazioni dell’istante, il Comune ha chiesto a R.F.I. di confermare o rivedere il parere; la società ha confermato il diniego nell’aprile 2022 e il Comune ha respinto l’istanza con atto del 19 maggio 2022.

Il ricorrente ha impugnato diniego e pareri davanti al TAR Veneto, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, contraddittorietà dei pareri, superamento dei termini per il parere e disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe. Comune e R.F.I., costituitisi, hanno chiesto il rigetto; R.F.I. ha inoltre eccepito la tardività dell’impugnazione del parere del 1996.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati i presupposti dei provvedimenti gravati, ha respinto il ricorso reputandolo infondato e ritenendo superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità. Il diniego si fonda sul parere del 1996, confermato nel 2022, che ha negato l’autorizzazione applicando gli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753/1980: il primo vieta di costruire manufatti a distanza inferiore a metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, il secondo consente riduzioni solo quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le circostanze locali lo permettano.

La richiesta di rideterminazione rivolta dal Comune a R.F.I. non integra alcun vizio, perché era diretta a consentire all’ente gestore di valutare le osservazioni dell’istante ed eventualmente di rideterminarsi a suo favore; il secondo parere è stato reso legittimamente, essendo il procedimento ancora in corso, sicché non si configura una integrazione postuma della motivazione, ma un semplice aggiornamento della valutazione.

Nemmeno è decisivo il richiamo alla riforma dell’art. 39, comma 2, legge n. 724/1994. Anche a prescindere dalla fondatezza della tesi sulla clausola di salvezza dei diritti dei terzi, in caso di costruzione all’interno della fascia di rispetto ferroviaria occorre comunque l’autorizzazione dell’ente proprietario delle linee, norma che pone il vincolo e sulla quale R.F.I. aveva l’obbligo di pronunciarsi.

Quanto al secondo motivo, le ragioni tecniche e di sicurezza addotte da R.F.I. sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti dell’errore sui fatti o della manifesta illogicità. Il parere risulta adeguatamente motivato e non viziato. Il terzo motivo, infine, è infondato perché il parere del 1996 non aveva addotto l’impossibilità di realizzare opere sulla linea ferroviaria.

Il Collegio ha escluso la dedotta disparità di trattamento, richiamando la giurisprudenza secondo cui non si può invocare un provvedimento illegittimo adottato verso terzi per reclamare pari illegittimità, essendo il vizio configurabile solo in caso di assoluta identità di situazioni. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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