Ottemperanza inammissibile se la PA ha già eseguito la sentenza prima del ricorso (TAR Puglia n. 1159 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso per ottemperanza proposto quando l’amministrazione ha già dato esecuzione alla sentenza di cui si chiede l’adempimento, in data antecedente sia alla notifica che al deposito del ricorso stesso. L’esecuzione spontanea del giudicato, intervenuta prima della proposizione del ricorso, fa venire meno l’interesse della parte ricorrente alla tutela giurisdizionale, rendendo il ricorso inammissibile ab origine. La circostanza dell’avvenuta esecuzione può essere provata dall’amministrazione anche mediante note interne e documentazione attestante l’accredito delle somme o dei benefici dovuti.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, con sentenza n. 283/2025, il riconoscimento del diritto alla Carta del Docente per le annualità 2018/19 e 2019/20, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio, oltre rivalutazione e interessi.
Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio, depositando la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 5245 del 26.01.2026, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, si era appreso che l’amministrazione aveva provveduto all’esecuzione della sentenza in data 16 dicembre 2025, con accredito del voucher relativo alla Carta del Docente. Tale data risultava antecedente sia alla notifica che al deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuti entrambi in data 08 gennaio 2026.
La circostanza era stata ulteriormente confermata dalla nota prot. n. 11855 del 16.07.2026, con la quale l’amministrazione aveva ribadito l’avvenuto riconoscimento e la conseguente assegnazione del voucher, allegando l’estratto del file Excel dell’Ufficio Scolastico Regionale da cui si evinceva la data di accredito del beneficio in favore del ricorrente, sempre in data 16 dicembre 2025.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., in quanto l’esecuzione spontanea del giudicato, intervenuta prima della proposizione del ricorso, aveva già soddisfatto l’interesse sotteso all’azione di ottemperanza.
La pronuncia evidenzia come l’interesse ad agire nel giudizio di ottemperanza debba sussistere al momento della proposizione del ricorso, non potendo essere ravvisato quando l’amministrazione abbia già provveduto all’esecuzione del giudicato, ancorché la documentazione comprovante tale adempimento venga prodotta solo nel corso del giudizio. Il Collegio ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese processuali, sussistendo giusti motivi.
Nota della Redazione
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