Rinuncia al ricorso e spese compensate nella gara rifiuti (TAR Campania n. 600 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, dichiarata dalla parte prima dell’udienza e ribadita in sede di udienza pubblica, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c, e 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., non essendo più configurabile alcun interesse alla decisione nel merito. L’esito meramente processuale della lite, privo di accertamento sulla fondatezza delle contrapposte pretese, integra i giusti motivi che legittimano la compensazione integrale delle spese di giudizio. La pronuncia di estinzione presuppone la riconoscibilità della rinuncia e non richiede l’accoglimento o il rigetto delle domande dedotte in ricorso.

Il Fatto

Una società ricorrente ha impugnato il bando di gara, il disciplinare e i successivi atti di una procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, bandita da una centrale unica di committenza per conto di un comune. Il ricorso investiva anche la rettifica del disciplinare con cui erano stati modificati i requisiti tecnico-professionali richiesti, oltre all’aggiudicazione intervenuta in favore di altra impresa.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato atto con cui ha dichiarato la rinuncia alla prosecuzione del ricorso. La volontà è stata poi ribadita in sede di udienza pubblica. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via assorbente che la parte ricorrente ha depositato, in data anteriore all’udienza, un atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, confermando tale volontà anche all’udienza pubblica. La fattispecie è pertanto sussumibile nella previsione dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Sul piano procedimentale il Tribunale applica il richiamo operato dagli stessi artt. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., che regolano il meccanismo di estinzione conseguente alla rinuncia e la relativa declaratoria. Ne deriva che la decisione non scende all’esame di merito dei numerosi motivi articolati in ricorso, i quali restano assorbiti dalla sopravvenuta caducazione dell’interesse processuale.

Quanto alle spese, il Collegio osserva che la lite si chiude per un esito meramente processuale. Non vi è stata alcuna pronuncia sulla fondatezza delle contrapposte pretese, né sull’illegittimità degli atti di gara o sull’aggiudicazione. Su queste basi vengono riconosciuti i giusti motivi richiesti dalla disciplina processuale per derogare al criterio della soccombenza.

La conseguenza è la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale dichiara inoltre che la sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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