Il condono edilizio non è precluso dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (TAR Sicilia n. 2274 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, la relativa trascrizione nei registri immobiliari e la semplice presa di possesso non precludono il condono edilizio. Una situazione incompatibile con la sanatoria si determina solo quando all’immissione in possesso seguano la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici. Il potere dell’amministrazione di negare efficacia alla perizia giurata depositata ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 16/2016, decorso il termine di novanta giorni senza provvedimento, non può fondarsi sul solo dato dell’avvenuta acquisizione e trascrizione. Ai sensi dell’art. 39, comma 19, della legge n. 724/1994, il proprietario che ha adempiuto agli oneri di sanatoria ha diritto all’annullamento dell’acquisizione e alla cancellazione delle relative trascrizioni.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Catania ha annullato il deposito della perizia giurata presentata ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 16/2016, in relazione a una pratica di condono edilizio. Il provvedimento muoveva dall’esclusivo rilievo dell’intervenuta acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e della relativa trascrizione, anteriori all’istanza di condono.

La ricorrente ha dedotto che, decorso il termine di novanta giorni dal deposito della perizia, questa aveva acquistato efficacia di titolo abitativo e che l’amministrazione, intervenuta dopo la formazione del silenzio-assenso, avrebbe potuto agire solo in autotutela. Ha inoltre invocato l’art. 39, comma 19, della legge n. 724/1994, che riconosce il diritto all’annullamento dell’acquisizione in presenza dei presupposti della sanatoria. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Il provvedimento impugnato si fonda sul solo dato dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della trascrizione del 1993, antecedente all’istanza di condono. Tale motivazione contrasta con il quadro normativo interpretato dalla giurisprudenza.

Il condono edilizio, osserva il Tribunale, non è precluso dal provvedimento di acquisizione dell’immobile abusivo, né dalla trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né dalla semplice presa di possesso, quando il Comune non abbia modificato consistenza e destinazione del bene. Richiama sul punto Consiglio di Stato, VI, 2 ottobre 2018, n. 5663, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 25 ottobre 2019, n. 929 e la giurisprudenza ivi richiamata.

Nella specie non risulta, né il provvedimento gravato dà atto, che sia intervenuta la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici. Solo in presenza di tali evenienze si determina la situazione incompatibile con la sanatoria. Di conseguenza, la formazione del titolo abilitativo mediante perizia giurata non poteva essere esclusa in ragione dell’avvenuta acquisizione e trascrizione.

Il Tribunale richiama inoltre l’art. 39, comma 19, della legge n. 724/1994, a norma del quale il proprietario che ha adempiuto agli oneri della sanatoria ha diritto all’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale e alla cancellazione delle relative trascrizioni. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento gravato.

In accoglimento del ricorso il provvedimento è annullato, con ordine di cancellazione della trascrizione dell’atto di acquisizione gratuita. Il Comune soccombente è condannato alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *