Dichiarata sopravvenuta carenza di interesse nel concorso docenti dopo la rinunzia al ricorso (TAR Lazio n. 10496 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso non dichiarata nelle forme di cui all’art. 84 c.p.a. non produce l’effetto estintivo del giudizio, ma il suo inequivoco tenore, desumibile dalle dichiarazioni dei ricorrenti, integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In tale evenienza il giudice amministrativo dichiara la carenza di interesse, senza necessità di attivare il contraddittorio previsto per la rinunzia, e provvede sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, compensandole quando la limitata attività difensionale successiva al provvedimento cautelare ne giustifichi l’equa ripartizione.
Il Fatto
Alcuni candidati partecipavano al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, bandito con D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024, per diverse classi di concorso e per la regione Lombardia, con gestione affidata anche ad altri Uffici Scolastici Regionali. Non avendo superato la prova scritta ovvero non essendo stati inclusi negli elenchi degli ammessi alle prove successive, impugnavano gli avvisi di ammissione, le convocazioni e le graduatorie di merito, deducendo l’illegittimità della soglia minima di cui all’art. 8, comma 2, del bando e chiedendo l’ammissione alla prova orale o pratica nonché, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica.
Nel corso del giudizio, con atto depositato il 5 maggio 2026 e ribadito a verbale di udienza, parte ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso, manifestando il proprio disinteresse alla prosecuzione della lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che la rinunzia non potesse essere dichiarata nelle forme di cui all’art. 84 c.p.a., attesa l’assenza dei relativi presupposti. Ha tuttavia ritenuto che l’inequivoco tenore delle dichiarazioni dei ricorrenti, espresse sia nell’atto scritto sia a verbale di udienza, integrasse gli estremi per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, quale evenienza distinta dall’estinzione del giudizio per rinunzia.
La pronuncia si fonda sul principio per cui la manifestazione di volontà di abbandonare la lite, ancorché non assistita dalle forme prescritte per la rinunzia, fa venire meno l’interesse alla decisione nel merito, rendendo inammissibile la domanda per sopravvenuto difetto di interesse, senza che occorra accertare la fondatezza delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerando la limitata attività difensionale dell’Amministrazione successiva all’ordinanza cautelare e l’esito del giudizio, che non presentava profili di soccombenza sostanziale.
La decisione assume rilievo perché distingue il regime della rinunzia da quello della carenza di interesse sopravvenuta, evitando che il mancato perfezionamento formale dell’atto imponga la prosecuzione di un giudizio privo di utilità per il ricorrente.
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Nota della Redazione
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