Ottemperanza per Carta del Docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 34 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo idoneo all’instaurazione del giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice del lavoro che condanni il Ministero dell’Istruzione all’erogazione del beneficio della Carta Elettronica del Docente, una volta che la stessa sia passata in giudicato ed inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In accoglimento della domanda, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin da subito commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo di euro 2.000,00 a titolo di contributo per la formazione tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, pur avendo corrisposto le spese legali del giudizio di merito.
Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo che venisse ordinata l’esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la rituale notifica della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato, documentato da attestazione della cancelleria del giudice del lavoro. Ha quindi verificato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento.
Il Collegio ha pertanto ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre nominato sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, è stato autorizzato a eseguire la sentenza anche tramite l’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi destinati. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico del Ministero soccombente, ma ha ritenuto equo ridurle a complessivi euro 400,00 sulla base della natura estremamente seriale del contenzioso in materia, caratterizzato da difese standardizzate e ripetitive discusse in un’unica camera di consiglio.
Nota della Redazione
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