Condono edilizio, onere della prova sull’epoca dell’opera a carico del privato (Cons. Stato n. 10083 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’opera, anteriore al termine fissato dalla legge per l’accesso al beneficio, grava sul privato che lo richiede. La prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca o su elementi oggettivi, non essendo sufficienti dichiarazioni sostitutive di atto notorio, dichiarazioni di terzi o fotografie non riscontrate. Quando l’amministrazione opponga un riscontro oggettivo, come il rilievo aerofotogrammetrico attestante l’inesistenza del manufatto alla data limite, la mera contestazione della legittimità di quel rilievo non basta: il richiedente deve fornire prova contraria. Il mancato assolvimento di tale onere legittima il diniego di sanatoria e, in via derivata, l’ordine di demolizione.
Il Fatto
I comproprietari di un fabbricato in sopraelevazione presentano nel 2004 istanza di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, assumendo di aver edificato gli appartamenti prima del marzo 2003. Il Comune, sulla base di un rilievo aerofotogrammetrico del 12 maggio 2003, preannuncia il diniego; seguono le osservazioni degli istanti e la richiesta di accesso alle fotografie aeree.
Il diniego definitivo viene adottato nel 2017 e, quale atto consequenziale, è notificata l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il T.a.r. Campania respinge il ricorso, rilevando che i ricorrenti non hanno provato l’ultimazione delle opere entro la data utile e negando interesse alla censura sul preteso difetto di istruttoria generalizzato delle pratiche di condono. Gli appellanti insistono sull’onere probatorio e chiedono una verificazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento consolidato: l’onere probatorio sull’epoca di realizzazione dell’opera ricade sul privato e deve essere assolto con elementi oggettivi, quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, mentre la prova testimoniale è residuale. La Sezione VII n. 909 del 2024, la Sezione II n. 5851 del 2025 e la Sezione II n. 5536 del 2024 confermano che solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce l’onere della prova contraria sull’amministrazione.
Applicando tale regola, il Collegio verifica se gli elementi offerti dagli appellanti siano idonei a dimostrare con verosimiglianza la tempestività dell’opera rispetto al terzo condono. La documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica, le dichiarazioni sostitutive e i dati catastali non riscontrano il dato contrario emergente dalla foto aerea del 12/05/2003, dalla quale risulta che il piano oggetto di condono non esisteva e che era presente il solo lastrico di copertura con i due corpi scala.
Il primo motivo è quindi respinto. Sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la Corte ribadisce che la contestazione della legittimità delle aerofotogrammetrie non è sufficiente a superare il riscontro oggettivo posto dall’amministrazione: il richiedente deve produrre prova piena contraria. Il provvedimento risulta supportato da elementi verificabili e l’amministrazione non è tenuta a bilanciare interessi pubblico e privato in presenza di insanabilità oggettiva del fabbricato. Richiamati anche il C.G.A.R.S. n. 58 del 2025, la Sezione VI n. 1924 del 2025 e la Sezione VI n. 1890 del 2020, resta fermo che la verificazione non supplisce all’onere probatorio della parte.
Il quarto motivo, fondato sull’invalidità derivata dell’ordine di demolizione, cade con il venir meno delle censure al diniego di sanatoria. L’appello è respinto; le spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, sono poste a carico degli appellanti in solido.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.