Improcedibilità del ricorso contro il DASPO per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria n. 1018 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo avverso un provvedimento interdittivo di durata determinata, quale il D.A.S.P.O., è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, nelle more del giudizio, sia spirato il termine di efficacia del provvedimento impugnato. La cessazione degli effetti del provvedimento, intervenuta prima dell’udienza di discussione, priva il ricorrente dell’interesse alla decisione nel merito, non potendo la pronuncia del giudice amministrativo produrre alcuna utilità concreta. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in considerazione del parziale accoglimento dell’istanza cautelare, che aveva riconosciuto la fondatezza di parte delle censure prospettate.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Liguria il provvedimento di D.A.S.P.O. emanato dal Questore di Genova, con il quale gli era stato fatto divieto di accedere per un anno alle competizioni calcistiche. Il provvedimento interdittivo era stato notificato in data 7 maggio 2025.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Nelle more del procedimento, questo Tribunale ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo in parte l’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con memorie depositate in prossimità dell’udienza, le parti avevano rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo medio tempore spirato il termine di efficacia annuale del provvedimento interdittivo in data 7 maggio 2026.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse. La cessazione dell’efficacia del D.A.S.P.O., intervenuta prima dell’udienza di discussione, rende la decisione sul merito priva di utilità per il ricorrente.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che le ragioni del gravame erano state riconosciute in parte fondate in sede cautelare, con l’ordinanza di parziale accoglimento dell’istanza di sospensione.
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Nota della Redazione
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