Scatti stipendiali agli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo (TAR Campania n. 1696 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda che abbiano maturato almeno trentacinque anni di servizio utile e compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. L’inosservanza del termine del 30 giugno, previsto dal secondo comma della medesima disposizione per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non produce alcuna conseguenza decadenziale. Il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio non si prescrive dalla data di cessazione dal servizio, ma decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. La rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nella Guardia di Finanza fino al pensionamento, intervenuto a domanda il 1° marzo 2023. Al momento del collocamento in quiescenza aveva maturato 42 anni di servizio utile e 58 anni di età. Nel determinare il trattamento di fine servizio, l’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha quindi impugnato la missiva con cui l’Istituto ha respinto la richiesta di ricalcolo, motivando il diniego con la necessità di avallo dei Ministeri vigilanti sugli oneri a carico del bilancio statale, e ha chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitosi, ha eccepito la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno e la prescrizione quinquennale del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 10559 del 2023, sent. n. 10524 del 2023, sent. n. 3914 del 2023), si afferma che il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio. L’eccezione è dunque respinta.
Nel merito, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 10353 del 2023; Cons. Stato, sentt. nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990 del 2023).
Quanto al termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, il Consiglio di Stato ha chiarito che la sua inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni espresse nella sentenza n. 2982 del 2023. Il Collegio richiama inoltre la sentenza n. 3914 del 2023, che ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS: l’estensione dei sei scatti non avviene in assenza di una specifica norma, ma in applicazione di un coacervo di disposizioni soggette a modificazioni nel tempo, con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 81 Cost. Né sussiste contrasto con l’art. 3 Cost., non ravvisandosi disparità di trattamento manifestamente irragionevole.
Il Tribunale richiama infine la sentenza n. 10916 del 2023, secondo cui l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio non determina un’estensione generalizzata del beneficio, restando il riconoscimento subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, espressione di discrezionalità legislativa. La sentenza n. 8444 del 2024 ha poi respinto l’appello dell’INPS contro la pronuncia di questo TAR che aveva accolto analogo ricorso.
Alla luce di tale orientamento, il ricorso è accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali. È invece negata la rivalutazione monetaria, essendo il cumulo con gli interessi vietato dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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