Condono edilizio e ordinanza di demolizione: autonomia dei poteri sanzionatori (TAR Toscana n. 363 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del diniego di condono edilizio resta estranea ogni questione sulla legittimità originaria dell’opera, poiché il sindacato si limita all’accertamento dei presupposti di legge della sanatoria. La presentazione della domanda di condono fa venir meno gli effetti dell’ordinanza di demolizione, sicché il successivo diniego impone l’attivazione di un nuovo procedimento sanzionatorio. È soggetto a permesso di costruire il manufatto destinato alla somministrazione di alimenti e bevande che, pur appoggiato al suolo, alteri in modo stabile e non occasionale lo stato dei luoghi. In presenza di provvedimento plurimotivato, la reiezione di un motivo riferito a un capo autonomo sufficiente a sorreggere la decisione rende superfluo l’esame degli altri.
Il Fatto
Il ricorrente gestiva un chiosco per la vendita di alimenti e bevande su area pubblica, originariamente realizzato con strutture amovibili. A seguito di sopralluogo il Comune ne aveva ordinato la demolizione, constatata la realizzazione in calcestruzzo; una successiva autorizzazione aveva consentito il mantenimento del manufatto a condizione che restasse appoggiato al suolo e rimovibile. Presentata domanda di condono edilizio, l’istanza veniva respinta con provvedimento del 2021, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, contestando tra l’altro la ritenuta persistente efficacia dell’ordinanza di demolizione e la qualificazione dell’opera come soggetta a permesso di costruire. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sull’efficacia dell’ordine di demolizione. La doglianza è inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, il giudizio sul diniego di condono non può estendersi alla legittimità originaria dell’opera, perché il potere esercitato dall’amministrazione attiene soltanto alla verifica dei presupposti della legittimazione postuma del manufatto.
Dall’altro, gli effetti dell’ordinanza di demolizione sono comunque venuti meno per effetto della presentazione della domanda di sanatoria. Il rigetto di quest’ultima, precisa il TAR, comporta la necessità di attivare un nuovo procedimento sanzionatorio. La tesi del ricorrente secondo cui l’autorizzazione al mantenimento avrebbe travolto l’ordine demolitorio resta quindi assorbita.
Analoga sorte subisce il motivo relativo alle opere minori oggetto di d.i.a.: anche in questo caso la censura investe profili estranei all’oggetto del giudizio e va dichiarata inammissibile.
Nel merito, il Collegio respinge la doglianza sulla necessità del permesso di costruire. Il chiosco, ancorché collocato su una platea di cemento semplicemente appoggiata al suolo, rientra nella nozione di costruzione elaborata dalla giurisprudenza: sono tali i manufatti che, anche non infissi nel suolo, alterino lo stato dei luoghi in maniera stabile, non irrilevante e non occasionale (TAR Catania n. 1888/2020). L’opera era dunque esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, lett. a), legge reg. Toscana n. 53/2003.
Il provvedimento è plurimotivato: la reiezione del motivo che investe un capo autonomo, di per sé sufficiente a sorreggere il diniego, rende superfluo l’esame delle restanti censure, il cui eventuale accoglimento non produrrebbe alcun risultato utile. Il ricorso è quindi respinto, con declaratoria di improcedibilità del primo motivo e di parte del quarto, e nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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