Sospensione ex art. 100 TULPS: natura cautelare autonoma e non sanzione accessoria (TAR Lombardia n. 2800 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio pubblico disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 12 del d.l. n. 14/2017 non costituisce una sanzione amministrativa accessoria rispetto all’illecito contestato con l’ordinanza-ingiunzione, ma un provvedimento discrezionale di natura cautelare e preventiva, volto a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. La sua adozione non presuppone l’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione né il passaggio in giudicato della relativa opposizione, potendo fondarsi sulla reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali quale presupposto fattuale. Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, ex art. 16 della l. n. 689/1981, non estingue la rilevanza giuridico-fattuale della violazione ai fini dell’esercizio del potere questorile, integrando un comportamento acquiescente rispetto alla contestazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio pubblico in Milano, impugnava il decreto del Questore che disponeva la sospensione della licenza per tre giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 12 del d.l. n. 14/2017. Il provvedimento conseguiva all’accertamento di due violazioni dell’ordinanza sindacale n. 41/2021, riguardante le limitazioni degli orari di somministrazione e l’uso dei plateatici. La società deduceva vari motivi di illegittimità, tra cui la carenza del presupposto dell’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione, il difetto di motivazione e istruttoria, e sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.l. n. 14/2017.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rilevando che il d.l. n. 14/2017 ha introdotto un modello di sicurezza urbana fondato sull’integrazione tra i diversi livelli di governo, non escludendo l’intervento statale quando emergano profili che trascendono la dimensione locale.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la natura giuridica della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S., escludendo che essa configuri una sanzione accessoria in senso tecnico. La misura, pur trovando uno dei suoi presupposti fattuali nella reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali, è un provvedimento autonomo e discrezionale dell’Autorità di P.S., avente finalità cautelari e preventive. Tale lettura è supportata dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la sospensione è una misura di prevenzione volta a impedire situazioni di pericolo per la collettività, caratterizzata da ampia discrezionalità e sindacabile solo per vizi macroscopici.
Conseguentemente, è stata ritenuta irrilevante la circostanza del pagamento in misura ridotta della sanzione, che non preclude la valutazione della violazione come indice di pericolosità. Il pagamento, infatti, integra un comportamento acquiescente che non elimina la rilevanza del fatto ai fini dell’esercizio del potere di sospensione. Il Tribunale ha altresì respinto il motivo relativo al difetto di motivazione, ritenendo che la valutazione del Questore fosse coerente con le risultanze istruttorie e con le esigenze di tutela della tranquillità pubblica.
La legittimità del provvedimento ha infine comportato il rigetto della domanda risarcitoria, difettando il requisito del danno ingiusto. Le spese di lite sono state compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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