Condono edilizio su immobile vincolato non negabile per parere mancante (TAR Toscana n. 2017 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio avente ad oggetto opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante: il Comune non può concludere il procedimento in senso negativo prima di averlo acquisito. L’inutile decorso del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985 non consuma il potere dell’autorità titolare del vincolo, ma integra un mero silenzio inadempimento azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.. Il principio di completezza dell’istruttoria, declinato dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, impone al Comune di attivare ogni misura necessaria, anche tramite moduli procedimentali alternativi, prima di definire l’istanza. Il diniego fondato sulla sola carenza documentale è pertanto illegittimo quando il richiedente abbia proposto la domanda all’ente competente.

Il Fatto

Nel 1985 l’allora proprietaria di un box auto sito in Firenze presentava istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985. Il ricorrente, divenuto nel frattempo proprietario dell’immobile, riceveva nel 2018 dal Comune la richiesta del nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo ferroviario, ai sensi degli artt. 49 e 60 d.P.R. n. 753/1980. Il ricorrente inoltrava istanza a RFI, che non riscontrava.

Il Comune comunicava quindi il preavviso di rigetto e, con provvedimento del 30 settembre 2021, negava il condono per la mancata acquisizione del nulla osta. Solo nel dicembre 2022, con una nota che intimava l’ottemperanza al diniego, il ricorrente assumeva di averne avuto conoscenza. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento, deducendo l’illegittimità del diniego e la disparità di trattamento rispetto ad altri box della medesima area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., la tardività deve essere allegata e provata da chi la eccepisce, secondo il principio per cui la prova della piena conoscenza anteriore dell’atto incombe sulla parte che solleva l’eccezione e va valutata in modo rigoroso (richiamata Cons. Stato, Sez. IV, n. 7046 del 2020). Il Comune non ha dimostrato l’effettiva riferibilità al ricorrente dell’indirizzo PEC utilizzato, donde l’infondatezza dell’eccezione.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura del silenzio disciplinato dall’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985, richiamando il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 1319 del 2020: dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 269/2003, la fattispecie non ha valenza provvedimentale, ma costituisce mero silenzio comportamentale. Da ciò derivano corollari decisivi: il termine di centottanta giorni non consuma il potere dell’autorità preposta al vincolo; la legittimazione del richiedente non esclude quella concorrente del Comune ad azionare i rimedi avverso l’inerzia; il Comune non può chiudere il procedimento senza il parere, stante la sua natura vincolante.

Il Collegio sottolinea che anche il procedimento di condono è soggetto al principio di completezza dell’istruttoria e richiama l’art. 4.2 della circolare ministeriale del 30 luglio 1985, che pone sul Comune la responsabilità del rilascio della concessione in conformità a tutti i pareri necessari, senza escludere che l’interessato possa attivarsi direttamente.

Nel caso concreto il ricorrente ha depositato la richiesta di parere inoltrata a RFI nel giugno 2018, non dando quindi causa alla carenza documentale posta a fondamento del diniego. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere una volta acquisito il provvedimento conclusivo del sub procedimento di deroga alla fascia di rispetto ferroviaria. Le spese sono integralmente compensate per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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