Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992 e incompatibilità ambientale (Cons. Stato n. 1964 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del bene della vita richiesto dal ricorrente, sopravvenuto in grado di appello, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. solo quando sia conseguito con efficacia retroattiva, ovvero con ritiro ex tunc del provvedimento impugnato; ove invece il soddisfacimento operi ex nunc, l’appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per il personale militare il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 ha natura eccezionale ed è ammissibile solo se compatibile con le esigenze della Forza armata. L’amministrazione conserva ampia discrezionalità organizzativa e deve operare un bilanciamento complessivo tra interesse del privato ed esigenze di servizio, secondo il paradigma dell’art. 97 Cost.; la novella del 2010, che ha eliminato i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, non ha ridotto tale margine. L’esigenza di prevenire incompatibilità ambientale prevale sulle ragioni del trasferimento assistenziale.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui l’amministrazione ha respinto l’istanza di trasferimento presentata da un ufficiale della Guardia di finanza ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, per la sola sede di Potenza. Il TAR Lazio, con sentenza del 27 aprile 2023, ha accolto il ricorso ravvisando un difetto di motivazione.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello, deducendo l’inconciliabilità delle problematiche individuali con le esigenze di servizio e la sussistenza di una incompatibilità ambientale nella sede richiesta, dove operano i familiari. Nelle more, l’interessata ha ottenuto il trasferimento presso la sede richiesta con provvedimento del 27 gennaio 2026; il Ministero ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il collegio prende atto dell’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dall’amministrazione. La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione della sopravvenienza: l’appellata aveva invocato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ma il Consiglio esclude tale esito.

Il trasferimento sopravvenuto non ha operato in via retroattiva: il bene della vita è stato conseguito solo per il futuro. La pronuncia di cessazione presuppone il soddisfacimento integrale e retroattivo della pretesa, nella specie insussistente. Il collegio richiama il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza: cessazione della materia del contendere o improcedibilità del ricorso di primo grado a seconda che l’amministrazione ritiri il provvedimento con effetti ex tunc ovvero ex nunc (Cons. Stato, sez. II, n. 6828 del 2025; sez. IV, n. 2829 del 2022; sez. IV, n. 2027 del 2021).

Sul piano sostanziale il Consiglio fissa alcuni punti. Per il personale militare il trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 ha natura eccezionale ed è ammissibile solo se compatibile con le esigenze della Forza armata (Cons. Stato, sez. II, n. 3419 del 2025). L’istituto coinvolge interessi legittimi ed esige un bilanciamento complessivo tra interesse del privato ed esigenze di servizio, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità organizzativa, in conformità all’art. 97 Cost. (sez. IV, nn. 1113 del 2019 e 4671 del 2017).

La Corte precisa che la novella del 2010, pur avendo eliminato i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, non ha eliso né ridotto il margine di discrezionalità dell’amministrazione nel contemperamento degli interessi (sez. II, n. 10870 del 2022; sez. IV, n. 5157 del 2022). Infine, l’esigenza di prevenire situazioni di incompatibilità ambientale prevale rispetto alle ragioni del trasferimento assistenziale (sez. II, n. 8150 del 2021).

In conclusione, l’appello è dichiarato improcedibile. Il peculiare andamento del giudizio giustifica, per eccezionali ragioni ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese, restando il contributo unificato a carico della parte attrice di ciascun grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 200 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *