Procura alle liti priva di oggetto e parti non sanabile (TAR Calabria n. 2100 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale al difensore deve contenere gli elementi identificativi della controversia, ossia le parti, l’oggetto del giudizio e il giudice adito. In difetto, la procura è nulla e il ricorso proposto dal difensore è inammissibile ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. La disciplina della nullità della procura dettata dal codice del processo amministrativo è completa e non presenta lacune colmabili mediante il rinvio al codice di procedura civile. Ne consegue che l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. non esprime un principio generale applicabile al giudizio amministrativo e il deposito in corso di causa di una nuova procura non sana il vizio originario della sottoscrizione del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determina di aggiudicazione di una gara d’appalto per lavori di sicurezza sismica di un immobile ecclesiastico, unitamente ai verbali di ammissione e alla lex specialis, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. Si costituivano la stazione appaltante, la centrale unica di committenza e la controinteressata aggiudicataria.

La centrale di committenza eccepiva in via preliminare la nullità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente. Nelle more, la ricorrente depositava una nuova procura, invocando la sanatoria ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., e contestava nel merito la fondatezza dell’eccezione. L’istanza cautelare era respinta e la causa trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone il conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso sottoscritto dal difensore. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ricorda che l’assenza di procura nei casi in cui è richiesta rende l’impugnazione inammissibile e che la qualificazione della procura come generale o speciale dipende dal suo contenuto.

La procura in esame si limitava a delegare il difensore a rappresentare e difendere la parte “nel presente giudizio”, estendendo il mandato ai gradi successivi e ai procedimenti cautelari, senza indicare le parti, l’oggetto della controversia e il giudice adito. Il Tribunale ne deduce l’assenza dei requisiti indispensabili per qualificarla come procura speciale.

Accertato il vizio, il Collegio esamina la possibilità di sanarlo attraverso il rinvio operato dall’art. 39 cod. proc. amm. al codice di procedura civile. Sul punto richiama l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la disciplina della nullità della procura contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. non esprime un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.

Applicando tali principi, il Tribunale esclude che il deposito della nuova procura in corso di giudizio possa sanare il vizio originario della sottoscrizione del ricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sul punto, risolto solo di recente dall’intervento dell’Adunanza plenaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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