Payback dispositivi medici: natura non autoritativa dell’atto regionale e giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 8240 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la regione definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, non è espressione di potere autoritativo. L’attività regionale è meramente attuativo-esecutiva, tecnico-contabile e riepilogativa, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solo tecnica. Ne deriva che la controversia concernente la contestazione del quantum debeatur radica un rapporto paritario tra l’amministrazione e l’impresa, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario, non al giudice amministrativo. Le impugnazioni degli atti statali presupposti restano invece devolute al giudice amministrativo, che le respinge nel merito richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava il decreto con cui la Regione Friuli Venezia Giulia approvava l’elenco delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 (cd. payback), quantificando la somma dovuta in circa € 58.204,46. Impugnava altresì il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione dello sforamento, le linee guida del 6 ottobre 2022 e la conseguente intesa in Conferenza Stato-Regioni, chiedendo l’annullamento degli atti, la restituzione delle somme e il risarcimento del danno.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026, il Collegio sollevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattenendo la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del payback dei dispositivi medici. L’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 ha introdotto un tetto di spesa per gli acquisti del SSN; l’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente di ripiano (40% nel 2015, 45% nel 2016, 50% dal 2017). Il comma 9-bis, introdotto dal d.l. n. 115/2022, ha affidato alle regioni il compito di definire l’elenco delle aziende contribuenti. Solo con i decreti ministeriali del 2022 la disciplina è stata attuata.
Rispetto all’impugnazione degli atti statali, il Collegio respinge il ricorso nel merito, richiamando le motivazioni delle sentenze con cui la Sezione ha già respinto i ricorsi “payback”. La Corte costituzionale n. 140 del 2024 ha ritenuto il meccanismo misura ragionevole e proporzionata rispetto all’art. 41 Cost., qualificandolo come contributo solidaristico, e ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., dell’irretroattività e dell’affidamento, essendo l’obbligo noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali. La citata sentenza n. 139 del 2024 ha dichiarato illegittima la mancata estensione a tutte le aziende della riduzione al 48% della quota, poi ulteriormente rimodulata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
Quanto al decreto regionale, il TAR ne afferma la natura non provvedimentale in senso sostanziale. La regione svolge compiti meramente attuativi: verifica la documentazione contabile, definisce l’elenco delle aziende e impone il pagamento, senza margini di discrezionalità. La legge e i decreti ministeriali hanno già fissato tetto di spesa, sforamento, percentuali e criteri di riparto. Il provvedimento regionale si limita a un’attività tecnico-contabile, priva di spendita di potere autoritativo, che instaura un rapporto obbligatorio tra regione e impresa, titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.
Applicando il criterio del petitum sostanziale e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il Collegio conclude che la controversia, radicata “a valle” del potere, appartiene al giudice ordinario. Il ricorso è quindi respinto per gli atti statali e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per il decreto regionale, con assegnazione dei termini ex art. 11 c.p.a. e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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