Revoca contributi agricoli illegittima per affidamento sul controllo tardivo (C.G.A.R.S. n. 200 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e finanziamenti pubblici, la decadenza dai benefici non può fondarsi su una condizione di ammissibilità introdotta con disposizioni attuative successive alla presentazione della domanda di sostegno, poiché le clausole limitative della partecipazione a una procedura selettiva sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate retroattivamente. Il potere di controllo dell’amministrazione, per quanto finalizzato alla corretta erogazione del denaro pubblico, non può essere esercitato sine die: ove l’amministrazione, pur in condizione di farlo, abbia riconosciuto esiti positivi e l’ammissibilità della domanda, la successiva decadenza lede il legittimo affidamento del beneficiario ed è affetta da sviamento rispetto alle finalità pubbliche per cui è conferito. Ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede.
Il Fatto
Un’imprenditrice agricola partecipa al bando della misura 11.2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, per l’agricoltura biologica. Al momento della domanda l’azienda ha indirizzo produttivo vegetale, pur detenendo animali a fini hobbistici e per autoconsumo. Con il d.D.G. n. 6059 del 4 ottobre 2016 la domanda è ammessa definitivamente in graduatoria. Seguono le domande di conferma impegno; nel 2017 l’azienda è rilevata da un nuovo titolare, che formalizza il cambio beneficiario e prosegue l’impegno quinquennale, poi prorogato.
A conclusione del periodo, l’amministrazione trasmette una nota di motivi ostativi, con l’anomalia informatica “domanda di sostegno non ammissibile”. Dopo le controdeduzioni, l’Ispettorato provinciale comunica la decadenza totale dei benefici per mancato assoggettamento al metodo biologico della zootecnia aziendale. Il ricorso di primo grado è respinto; gli istanti appellano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello. In via preliminare, la nota di AGEA assume carattere endoprocedimentale, essendo espressamente diretta alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, mentre il provvedimento di decadenza è stato adottato dall’Ispettorato dell’agricoltura, cui il ricorso era stato correttamente notificato. Va quindi riformata la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado.
Nel merito, la domanda era stata ritenuta ricevibile e ammessa al beneficio, come risulta dalle graduatorie. Il provvedimento impugnato motiva la decadenza con il mancato assoggettamento della zootecnia al metodo biologico. L’amministrazione sostiene che tale condizione fosse già contenuta nel bando, all’art. 3, e che la successiva previsione delle disposizioni attuative fosse meramente riproduttiva.
Il Collegio non condivide tale lettura. La condizione è stata introdotta per la prima volta dal par. 3.3 delle disposizioni attuative approvate con d.D.G. n. 3005 del 20 aprile 2016, quindi dopo il bando e dopo la domanda. Le clausole limitative della partecipazione a una procedura selettiva sono di stretta interpretazione e non tollerano applicazione estensiva; la condizione nuova non può essere applicata retroattivamente, a ciò ostando il principio di predeterminazione delle regole e il tempus regit actum.
Il Collegio rileva inoltre che, dalla documentazione, emerge che la domanda è ammessa e che le schermate del sistema informativo agricolo nazionale recano tutte esito positivo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia di contributi, il Collegio afferma che il potere di controllo è strumentale alla corretta elargizione del denaro pubblico, ma non può essere esercitato senza considerare le aspettative generate nel privato che ha fatto affidamento sulla correttezza dell’operato della p.a. L’amministrazione, pur in condizione di controllare nell’immediato, non eccepì alcunché e adottò atti e comportamenti indicativi di una valutazione positiva: il controllo tardivo è perciò affetto da sviamento rispetto alle finalità pubbliche. Viene valorizzato il legittimo affidamento del beneficiario, ingenerato dalle stesse modalità dei controlli, e richiamato l’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, che impronta i rapporti tra cittadino e amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede.
L’appello è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati in riforma della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate, con refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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