Avviso orale legittimo anche senza condanna penale se emergono indizi di pericolosità sociale (TAR Sardegna n. 1066 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dal d.lgs. n. 159/2011 è una misura di prevenzione di natura monitoria e infra-procedimentale. Per la sua adozione non occorrono prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti elementi fattuali circostanziati, anche di valore indiziario, da cui emergano ragionevoli sospetti di una personalità incline a comportamenti antisociali. La valutazione del Questore è connotata da ampia discrezionalità e il sindacato del giudice amministrativo si limita ai profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico. Gli elementi presuntivi della pericolosità si valutano al momento dell’adozione dell’atto; le sopravvenienze favorevoli non determinano illegittimità sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emesso dal Questore il 1° agosto 2025 e notificato il 5 agosto successivo. Il provvedimento si fondava su una pluralità di elementi: una segnalazione dei Carabinieri per un reato non specificato, la frequentazione di soggetti con precedenti di polizia e ulteriori segnalazioni per altre fattispecie.
L’interessato, che aveva richiesto senza successo l’accesso agli atti, ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo la genericità degli elementi posti a fondamento e la carenza motivazionale dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando la funzione preventiva e non repressiva dell’avviso orale. La misura non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati, anche soltanto indiziari, purché idonei a far ragionevolmente ascrivere il soggetto alle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. L’autorità di polizia può quindi procedere anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, quando il modello comportamentale complessivo riveli una personalità incline a condotte antisociali.
I giudici hanno evidenziato la natura monitoria ed infra-procedimentale del provvedimento, che non produce effetti immediatamente compressivi delle libertà individuali. Da ciò discende un sindacato del giudice amministrativo limitato ai soli profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, essendo il Questore titolare di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti.
La valutazione degli elementi presuntivi va effettuata con riferimento al momento dell’adozione dell’atto. Le eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non possono assumere rilievo ai fini di una illegittimità sopravvenuta, come chiarito dai richiamati precedenti del Consiglio di Stato.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha ritenuto le condotte ascritte al ricorrente sintomatiche di un’indole litigiosa, essendo irrilevante che alcuni procedimenti fossero stati archiviati e che il provvedimento non elencasse singoli episodi, le cui date erano evincibili dalla proposta dei Carabinieri richiamata per relationem.
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Nota della Redazione
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