Accreditamento CSV e carenza sopravvenuta di interesse per giudicato sull’atto presupposto (TAR Sardegna n. 137 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del bando di indizione di una procedura selettiva per l’accreditamento di un ente quale Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il giudicato formatosi sull’atto presupposto – la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di accreditamento diretto presentata ai sensi dell’art. 101, comma 6, del d.lgs. n. 117/2017 – abbia definitivamente escluso la fondatezza della pretesa dell’istante. L’indizione della procedura selettiva, conseguenza necessaria della ravvisata carenza dei requisiti per l’accreditamento diretto, non può essere autonomamente caducata laddove l’interesse strumentale alla sua impugnazione sia venuto meno a seguito del consolidamento del giudicato sulla legittimità degli atti successivi. La censura genericamente riferita alla violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 è inammissibile per indeterminatezza, laddove non sia specificamente declinata in riferimento alle concrete previsioni del bando impugnato.
Il Fatto
L’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato “Csv Sardegna Solidale Odv”, unico ente istituito e operante come CSV in forza del decreto del Ministero del Tesoro dell’8 ottobre 1997, impugnava davanti al TAR Sardegna il bando pubblicato dalla Fondazione ONC in data 30 gennaio 2021, recante l’indizione della procedura aperta per l’accreditamento di un nuovo ente quale CSV ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 117/2017.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 101, comma 6, del Codice del Terzo settore, sostenendo che l’accreditamento di nuovi soggetti avrebbe potuto avvenire solo in esito a una valutazione negativa dell’ente già istituito; conseguentemente, il bando sarebbe stato illegittimo in quanto indetto senza il previo accertamento negativo della sussistenza dei requisiti in capo all’ente storico. Si costituiva la Fondazione ONC, eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna e l’infondatezza del ricorso, e intervenivano ad adiuvandum numerose associazioni di volontariato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Fondazione resistente, osservando che il bando impugnato esplica i propri effetti esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna, con conseguente radicamento della giurisdizione del TAR adito ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha ravvisato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sotto un duplice profilo. In primo luogo, la procedura indetta con il bando impugnato non aveva condotto all’individuazione di alcun soggetto in possesso dei requisiti per l’accreditamento, atteso che la ricorrente non aveva dimostrato di aver provveduto alla propria trasformazione in associazione, espressamente richiesta dalla norma; era stata pertanto bandita una nuova procedura, sulla quale l’interesse della ricorrente, che vi aveva partecipato, si era ormai traslato, con formazione del giudicato sugli esiti.
In secondo luogo, e in via assorbente, il Tribunale ha rilevato che l’atto presupposto rispetto all’indizione della procedura selettiva – la declaratoria di inammissibilità della manifestazione di interesse presentata dalla ricorrente per ottenere l’accreditamento diretto ex art. 101, comma 6, del d.lgs. n. 117/2017 – era stato impugnato dinanzi al TAR Lazio e che il relativo ricorso era stato respinto sia in primo grado (sentenza n. 11392/2022) sia in appello (Consiglio di Stato, sentenza n. 4347/2024). La formazione del giudicato sull’infondatezza della pretesa alla caducazione dell’atto presupposto faceva venire meno, a posteriori, l’interesse all’annullamento del bando, che era stato adottato come conseguenza necessaria e inevitabile della ravvisata carenza dei presupposti per l’accreditamento diretto.
Quanto alla seconda censura, genericamente riferita alla violazione degli obblighi di trasparenza, il Collegio l’ha dichiarata inammissibile per indeterminatezza, non essendo stata specificamente declinata in riferimento alle concrete previsioni del bando. La scelta di indire la procedura selettiva è stata infine ritenuta conforme all’art. 101, comma 6, del Codice del Terzo settore. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore della sola Fondazione resistente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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