Condono edilizio, silenzio-assenso escluso se la documentazione è incompleta (TAR Sicilia n. 2438 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema eccezionale del condono edilizio disciplinato dall’art. 35 della legge n. 47/1985, il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria si forma solo se la documentazione prevista dall’art. 35, comma 3, è interamente versata a corredo dell’istanza. Le lacune della produzione documentale precludono all’istante la concessione tacita in sanatoria. Il termine biennale previsto dall’art. 35, comma 18, non decorre finché la domanda resti carente dei documenti necessari a identificare compiutamente le opere, non sia integralmente pagata l’oblazione o l’opera contrasti con vincoli di inedificabilità; esso decorre dal momento in cui le carenze siano eliminate e l’Amministrazione sia posta in condizione di esaminare compiutamente l’istanza. Il termine di trentasei mesi per la prescrizione breve del diritto al rimborso e al conguaglio decorre esclusivamente nei casi in cui il procedimento risulti definito con la formazione del silenzio-assenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato le due determinazioni con le quali il Responsabile del VI Settore Urbanistica del Comune di Modica ha quantificato in € 2.677,66, interessi compresi, gli oneri concessori a conguaglio e in € 37.309,04, interessi compresi, l’oblazione a conguaglio, in relazione a una domanda di condono edilizio presentata il 21 luglio 1982 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985.
Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del silenzio-assenso che sarebbe maturato sulla domanda e dell’prescrizione del diritto dell’Amministrazione alle somme richieste. Ha dedotto che il Comune aveva chiesto un’integrazione documentale solo il 25 marzo 2013, oltre il termine di prescrizione dell’art. 35, comma 17, della legge n. 47/1985, e che era decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso perché infondato. Il dato dirimente è la cronologia della produzione documentale: il Comune aveva già chiesto integrazioni il 18 settembre 1990 e il 1° giugno 2005, sospendendo ogni determinazione sul rilascio del titolo con nota del 30 maggio 2005; con ulteriore richiesta del 25 marzo 2013 ha invitato il ricorrente a produrre la documentazione necessaria a esitare l’istanza. Il ricorrente ha trasmesso quanto richiesto soltanto l’8 agosto 2018.
Su questa base il Tribunale richiama l’indirizzo di T.A.R. Catania, sez. I, n. 1573 del 2023, cui dichiara di dare continuità: il silenzio-assenso si forma solo se la documentazione dell’art. 35, comma 3, della legge n. 47/1985 è interamente versata, perché le lacune della produzione precludono la concessione tacita in sanatoria. Il Collegio richiama sul punto anche Consiglio di Stato, sez. IV, n. 314 del 2016, C.G.A.R.S., sez. riun., par. n. 4 del 2020, C.G.A.R.S. n. 181 del 2020 e T.A.R. Catania, sez. I, n. 1902 del 2020.
Ne deriva la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che dopo l’integrazione del 2018 ha ritenuto insussistenti i presupposti della sanatoria e ha richiesto gli importi a conguaglio. Il titolo abilitativo non può considerarsi già formato per silenzio-assenso.
Sul secondo profilo il Tribunale conferma l’indirizzo di Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1826 del 2023: il termine biennale non decorre se la domanda è carente dei documenti necessari a identificare le opere, se l’oblazione non è interamente pagata o se l’opera contrasta con vincoli di inedificabilità; decorre invece dal momento in cui le carenze sono eliminate. Quanto alla prescrizione, il termine di trentasei mesi decorre esclusivamente nei casi in cui il procedimento si definisca con la formazione del silenzio-assenso, evenienza qui esclusa.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.