Budget sanitario vincolato e sindacato di legittimità sugli atti regionali (TAR Sicilia n. 2437 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contrattazione del budget tra azienda sanitaria e strutture private accreditate è attività vincolata, perché condizionata dal rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, sicché il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire le scelte di programmazione sanitaria. Quando l’atto presupposto, che determina gli aggregati di spesa e i criteri di ripartizione, sia stato impugnato e la relativa domanda caducatoria sia stata rigettata nel merito, le censure derivate proposte avverso i contratti di assegnazione perdono consistenza. Ne consegue il rigetto delle doglianze che presuppongono l’illegittimità della disciplina regionale e, con esso, il venir meno del presupposto dell’illiceità su cui si fonda la domanda risarcitoria. Restano affidati all’autonomia negoziale delle parti l’assunzione degli obblighi contrattuali e la verifica preventiva della propria idoneità organizzativa.
Il Fatto
Dodici strutture sanitarie private, accreditate e convenzionate con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di laboratorio di analisi cliniche, hanno impugnato i contratti di assegnazione del budget per l’annualità 2019, unitamente agli atti presupposti e strumentali. Hanno chiesto, oltre all’annullamento, il riconoscimento del diritto a ottenere un budget conforme alla propria potenzialità produttiva e alle effettive esigenze della popolazione di riferimento, nonché il riconoscimento di una corretta premialità.
Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità derivata dal decreto assessoriale con cui erano stati determinati gli aggregati di spesa per il biennio 2018-2019, basato sul criterio del budget storico, e hanno contestato la mancata concertazione con le associazioni di categoria, i vizi della procedura di contrattazione, i criteri di ripartizione della quota del cinque per cento e alcune clausole contrattuali. Hanno chiesto, infine, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni. L’azienda sanitaria, l’assessorato regionale e una società controinteressata si sono costituiti eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il rapporto tra i contratti impugnati e il provvedimento regionale che fissa gli aggregati di spesa. Ha osservato che la contrattazione in esame ha natura vincolata, perché necessariamente condizionata dal rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio. Su tale premessa si era già espressa questa stessa sezione con la sentenza n. 876 del 4 marzo 2024.
Il giudizio promosso dalle odierne ricorrenti avverso il decreto assessoriale presupposto si è concluso con il rigetto della domanda di annullamento, come attestato dalla sentenza del TAR Sicilia, Palermo, n. 487/2024. Da ciò deriva il venir meno delle censure che si fondavano sull’illegittimità derivata della disciplina regionale.
Quanto alle doglienze autonome, il Collegio ha ritenuto infondato il motivo relativo alla clausola che prevede la sospensione dei pagamenti in caso di ritardo nella trasmissione dei flussi informativi. Ha osservato che rientra nell’onere del soggetto che sottoscrive il contratto verificare di possedere le competenze e l’idoneità organizzativa per eseguire le prestazioni, essendo il contratto fonte delle reciproche obbligazioni ai sensi dell’art. 1372 cod. civ.
È stato dichiarato inammissibile il motivo concernente l’impegno ad acquisire il consenso informato per l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, perché prospetta le conseguenze future e incerte di un eventuale inadempimento contrattuale e la natura vessatoria risulta solo genericamente dedotta. Parimenti infondata è la doglianza sull’omesso monitoraggio periodico, trattandosi di adempimento che non incide sulla legittimità dei singoli budget, determinati sulla base dei rigidi parametri di quantificazione fissati a livello regionale. Infine, la mancata consegna della scheda recante le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni costituisce, al più, una mera irregolarità non refluente sulla legittimità dell’atto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato, con conseguente reiezione dell’istanza istruttoria, ritenuta manifestamente superflua. Il rigetto dell’istanza caducatoria ha comportato quello della domanda risarcitoria per difetto del presupposto dell’illegittimità della condotta. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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