Contratti attivi e avviso esplorativo: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 354 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di gestione temporanea di un immobile rientrante nel patrimonio disponibile del Comune costituisce contratto attivo e resta sottratta all’applicazione del codice dei contratti pubblici. Ne consegue l’inconferenza dei richiami agli artt. 187 e 101 del D.Lgs. n. 36/2023 formulati avverso l’avviso esplorativo. Il R.D. n. 2440/1923, applicabile ai contratti attivi della pubblica amministrazione, non fissa un termine di durata della pubblicazione dell’avviso esplorativo; la censura sulla brevità del termine assegnato non coglie quindi nel segno. La sopravvenuta dichiarazione di non avere più interesse a una decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. La soccombenza virtuale della ricorrente giustifica la compensazione solo parziale delle spese di lite.
Il Fatto
Il Comune di Onore, proprietario di uno chalet in località Pruiss, in disuso da tempo, ha approvato con deliberazione di Giunta n. 96 del 3.11.2023 un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla gestione temporanea dell’immobile quale attività di bar, per sei mesi, con importo base di concessione pari a euro 500,00 mensili. L’avviso, pubblicato il 4.11.2023, fissava il termine per l’inoltro delle manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del 14.11.2023.
Con determina n. 88 del 4.12.2023 il Comune ha affidato la concessione a un’impresa individuale, unico operatore rimasto in gara. La società ricorrente, attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato gli atti chiedendone l’annullamento previa sospensione, oltre alla condanna all’indizione di una procedura negoziata senza bando ex art. 187 del D.Lgs. 36/2023. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 34/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio si pronuncia anzitutto sulla sorte del ricorso dopo la dichiarazione depositata in data 2.4.2025, con cui la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito. In considerazione di tale dichiarazione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a..
Il profilo più rilevante attiene alla regolamentazione delle spese. Il Collegio compensa le spese nella misura di 1/3 e liquida la residua parte a carico della ricorrente, tenendo conto della sua soccombenza virtuale. Le ragioni sono quelle già esposte in sede cautelare.
Il primo argomento è di ordine oggettivo: l’oggetto del ricorso sono immobili rientranti nel patrimonio disponibile del Comune, dunque affidati mediante un contratto attivo, come tale sottratto all’applicazione del codice dei contratti pubblici. Su questa base i richiami agli artt. 187 e 101 del D.Lgs. 36/2023 contenuti nel ricorso risultano inconferenti.
Il secondo argomento riguarda la doglianza sulla brevità del termine. Il R.D. n. 2440/1923, applicabile ai contratti attivi della pubblica amministrazione, non fissa un termine di durata della pubblicazione dell’avviso esplorativo. La censura della società, imperniata sulla ristrettezza del termine di dieci giorni per la manifestazione di interesse, non coglie pertanto nel segno.
Il Tribunale dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna la ricorrente al rimborso della residua parte, liquidata in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessori.
Nota della Redazione
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