Condono edilizio, no silenzio assenso su istanza inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 38453 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il silenzio assenso si forma solo a condizione che la domanda di sanatoria risponda ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell’effetto sanante. Tra tali requisiti rientra la tendenziale unicità, unitarietà e non frazionabilità ai fini volumetrici dell’immobile abusivo da condonare. Ne consegue che, a fronte di istanze inammissibili perché frazionate in elusione del limite volumetrico, non può rivendicarsi alcun silenzio assenso. L’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna ha, inoltre, natura di sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria, priva di finalità punitive, con la conseguenza che non è riconducibile alla nozione convenzionale di pena e non è soggetto a prescrizione.
Il Fatto
Il tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda con cui alcuni soggetti chiedevano la revoca o la sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero. L’ordine riguardava un manufatto abusivo e i ricorrenti fondavano la propria pretesa sull’intervenuta formazione del silenzio assenso sulle domande di condono presentate.
Avverso l’ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi comuni: la violazione della disciplina sul condono e la conseguente formazione del silenzio assenso; l’omessa motivazione sul punto; la violazione dell’art. 173 cod. pen. e dell’art. 6 della CEDU, per avere l’ordine di demolizione natura sanzionatoria e per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. I ricorrenti non hanno dimostrato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, di avere rappresentato in sede esecutiva l’intervenuto silenzio assenso. La questione è stata inoltre ritenuta destituita di fondamento. Il giudice ha evidenziato l’emersione di un immobile abusivo unitario e originariamente riconducibile a un unico titolare, cosicché le distinte domande sarebbero un espediente per aggirare il limite volumetrico previsto dalla legge sul condono.
La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, in materia di condono disciplinato dalla legge n. 724/1994, ogni edificio va inteso quale complesso unitario facente capo a un unico soggetto legittimato, con la conseguenza che le singole istanze riferite alle unità che lo compongono devono essere ricondotte a un’unica concessione in sanatoria. Il frazionamento eluderebbe il limite di 750 metri cubi.
Su tali basi la Corte ha ribadito che, di fronte a istanze inammissibili, non può rivendicarsi alcun silenzio assenso: questo si forma solo se la domanda risponde ai requisiti di legge per l’effetto sanante. Tra i requisiti comuni e ineludibili rientra l’unicità e non frazionabilità volumetrica dell’immobile. La Corte ha aggiunto che gli stessi istanti hanno ammesso il pagamento del solo acconto degli oneri concessori, mentre il silenzio assenso presuppone il pagamento integrale dell’oblazione e degli oneri come determinati in via definitiva dal comune, oltre agli altri adempimenti e al decorso del termine senza provvedimento negativo.
Le medesime considerazioni hanno sorretto l’inammissibilità del secondo motivo, relativo all’omessa motivazione. Quanto al terzo, la Corte ha richiamato il principio per cui l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa, funzione ripristinatoria e carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene anche se non autore dell’abuso. Esso non rientra nella nozione convenzionale di pena, con la conseguente irrilevanza dell’istituto della prescrizione. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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