Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 38459 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico ma soltanto apparente, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, omettendo così di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non è censurabile in sede di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito ritenga inattendibile la ritrattazione della persona offesa resa in udienza, valorizzando viceversa le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, quando tale giudizio sia sorretto da ulteriori risultanze probatorie e da una motivazione logica e coerente. La doglianza che investe il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado è quindi destinata a non cogliere nel segno ove la Corte territoriale abbia esplicitato le ragioni della propria scelta valutativa.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di estorsione aggravata. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 26 marzo 2025, ha confermato il giudizio di responsabilità, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti e disattendendo la successiva ritrattazione avvenuta in udienza.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e deducendo la carenza motivazionale della sentenza di secondo grado, che a suo avviso non avrebbe spiegato le ragioni per cui erano state privilegiate le prime dichiarazioni rispetto alla ritrattazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’unico motivo prospettato, osserva la Corte, non è consentito in sede di legittimità perché si risolve nella reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito della prospettazione difensiva, la Corte rileva che la Corte d’appello ha motivato in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, valorizzando sia le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti, sia le ulteriori risultanze probatorie. Tra queste assumono rilievo l’atteggiamento aggressivo manifestato dall’imputato nei confronti della persona offesa e degli stessi militari giunti sul posto, nonché la chiamata del figlio della persona offesa, il quale denunciava il violento spossessamento dell’abitazione paterna.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, la Corte osserva che la censura non coglie nel segno. Il giudice di secondo grado ha ragionevolmente ritenuto inattendibile la versione resa in udienza, valorizzando invece quella prospettata subito dopo il fatto, sia sulla scorta delle ulteriori risultanze probatorie raccolte in sede di indagini, sia ritenendo che la ragione per cui la persona offesa abbia ridimensionato la condotta dell’imputato possa rinvenirsi in un legittimo timore di patire ulteriori vessazioni.
Tale valutazione, conclude la Corte, integra un giudizio di merito logico e non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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