Preavviso di diniego inapplicabile alla SCIA sanatoria serve accertamento conformità (TAR Toscana n. 793 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Alla SCIA edilizia non si applica il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, stante la specialità del relativo procedimento. La presentazione di una segnalazione certificata avente ad oggetto opere per le quali è richiesto il permesso di costruire non produce alcun effetto legittimante, né immediato né differito, restando le opere realizzate abusi edilizi soggetti all’ordinario potere di vigilanza esercitabile senza limiti di tempo. Le opere che modificano i prospetti di un fabbricato ricadente in area vincolata integrano ristrutturazione pesante e si sanano solo mediante l’accertamento di conformità, non con una nuova SCIA.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquisito all’esito di una procedura esecutiva un terreno in area soggetta a vincolo paesaggistico, sul quale insiste un fabbricato ad uso magazzino realizzato prima del 1958. L’immobile era stato interessato da una DIA del 2002 e da una SCIA del 2007, volte a legittimare opere di manutenzione straordinaria, la posa di un cancello e di pergole in legno con modifica dei prospetti. Tali autodichiarazioni non hanno prodotto effetti: il Comune ne ha inibito l’efficacia e ha ordinato la demolizione delle opere.

Nel settembre 2023 il ricorrente ha presentato una SCIA in sanatoria e un’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma. Nel novembre 2023 il Comune ha dichiarato la SCIA inammissibile e improcedibile, ritenendo che le opere, comportando modifica dei prospetti, potessero essere regolarizzate solo con un provvedimento espresso di accertamento di conformità. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio ha respinto la censura richiamando la prevalente giurisprudenza: stante la specialità del procedimento relativo alla SCIA, l’istituto del preavviso di diniego risulta inapplicabile.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la tardività del provvedimento, adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dal comma 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990. Anche tale censura è stata respinta. I lavori eseguiti senza titolo, avendo comportato la modifica del prospetto di un fabbricato in area vincolata, vanno classificati come ristrutturazione pesante: per la loro legittimazione l’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 richiede il permesso di costruire.

Ai sensi dell’art. 209 della legge regionale Toscana n. 65/2014, le opere realizzate in assenza di permesso possono essere sanate solo con un espresso provvedimento di accertamento di conformità, e non mediante la SCIA di cui al successivo art. 209-bis, che riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso o con variazioni essenziali. La Corte ha richiamato sul punto la Cassazione penale, Sez. III, n. 47909 del 2023.

Il Collegio ha poi osservato che SCIA e permesso edilizio integrano meccanismi di legittimazione diversi e infungibili: la presentazione di una segnalazione certificata avente ad oggetto opere che richiedono l’autorizzazione espressa non produce alcun effetto legittimante, costituendo le opere abusi edilizi soggetti al potere di vigilanza di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, esercitabile senza limiti di tempo. Il ricorrente, prima della SCIA, aveva inoltrato un’istanza di accertamento di conformità, respinta con provvedimento che costituisce l’unica manifestazione rilevante del potere di sanatoria ordinaria.

Poiché il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di motivazioni, il rigetto del motivo afferente una delle concorrenti ragioni determina la carenza di interesse all’esame dei restanti. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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