Contributo di sbarco aumenta con delibera di Giunta e interesse compagnie navigazione (TAR Campania n. 24 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23/2011, la determinazione della tariffa e del relativo aumento rientra nella competenza residuale della Giunta comunale, non contenendo la norma primaria alcuna deroga al riparto fissato dall’art. 48 d.lgs. n. 267/2000. Il regolamento comunale che demanda alla Giunta la fissazione annuale della tariffa è pertanto legittimo. La compagnia di navigazione, chiamata dalla legge e dal regolamento alla sola riscossione del contributo dai passeggeri e al riversamento al Comune, non è soggetto passivo e difetta di interesse a impugnare gli atti che dispongono l’aumento.

Il Fatto

La società ricorrente esercita il trasporto passeggeri da Pozzuoli all’isola di Procida e, in tale tratta, riscuote e riversa al Comune il contributo di sbarco. Con ricorso introduttivo ha impugnato il regolamento comunale come modificato dalla deliberazione consiliare del 19 aprile 2021, la delibera di Giunta del 28 maggio 2021 che ha elevato la tariffa a euro 3,00 per il periodo indicato, e gli atti conseguenti.

Con ricorso per motivi aggiunti ha poi impugnato la nota integrativa al bilancio di previsione, nel punto in cui il Comune, dinanzi al giudice tributario, aveva sostenuto che essa valesse quale approvazione o proroga implicita dell’aumento anche per l’anno 2022. Il Comune non si è costituito. All’udienza il Collegio ha prospettato alle parti il possibile difetto di interesse e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la posizione soggettiva della ricorrente. Le previsioni regolamentari impugnate non sono idonee a ledere la sua sfera giuridica: le compagnie di navigazione non sono soggetti passivi del contributo, ma sono chiamate alla mera riscossione dai passeggeri e al riversamento delle somme al Comune. Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile per carenza di interesse.

Nel merito, il primo motivo è comunque infondato. L’art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23/2011 affida al regolamento l’istituzione e la disciplina del contributo, ma non deroga al riparto di competenze tra Consiglio e Giunta. Il regolamento comunale contiene un rinvio espresso alla delibera giuntale per la determinazione annuale della tariffa.

La Corte richiama il criterio generale per cui il Consiglio ha competenza limitata agli atti fondamentali, con esclusione della determinazione delle aliquote, mentre le delibere che approvano tariffe e aliquote rientrano nella competenza residuale della Giunta ex art. 48 d.lgs. n. 267/2000. Richiama sul punto TAR Veneto n. 2128 del 2025 e Cons. Stato n. 5632 del 2024. La delibera impugnata rispetta quindi il riparto di competenza e non contrasta con la fonte primaria.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’aumento è stato limitato al periodo indicato e che le residue censure non investono gli atti a monte, ma la loro asserita errata trasposizione negli avvisi di accertamento, già impugnati in sede tributaria.

Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile per le stesse ragioni, e altresì perché l’atto avversato è meramente ricognitivo di determinazioni già assunte. Il Collegio conferma che, in assenza di nuove determinazioni, valgono quelle dell’annualità precedente. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *