Condono edilizio e vincolo paesaggistico: diniego è atto dovuto (TAR Puglia n. 270 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il diniego di sanatoria per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico preesistente all’edificazione costituisce atto dovuto, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985 e della legge n. 326/2003. È irrilevante che il vincolo di inedificabilità assoluta vigente all’epoca della costruzione sia stato successivamente sostituito da un vincolo posto dal piano territoriale paesaggistico, poiché la disciplina condonistica, di carattere eccezionale, va interpretata restrittivamente ed esclude dalla sanatoria gli immobili edificati in spregio ai vincoli esistenti al momento della costruzione. Ne consegue che, versandosi in una situazione di divieto di condono stabilita a monte dal legislatore, è inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica. Il diniego, adeguatamente motivato con il richiamo del vincolo e della relativa data di imposizione, non è affetto da difetto di motivazione, né la dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre sanatorie può integrare vizio di eccesso di potere in un’attività amministrativa vincolata.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bari ha respinto la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per un fabbricato destinato ad attività artigianale di officina meccanica con sole lavorazioni a freddo. Il diniego è intervenuto all’esito di una lunga istruttoria, avviata nel 2004 e caratterizzata da richieste di integrazione documentale, interlocuzioni con l’Autorità di Bacino e con il Municipio competente, nonché da un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Comune ha fondato il rigetto sul fatto che l’immobile insiste in area sottoposta a vincolo paesaggistico imposto dalla Regione Puglia in data 31.5.1980, con conseguente impossibilità di sanatoria per le opere realizzate dopo tale data. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, la natura meramente relativa del vincolo, la necessità del parere della Soprintendenza e una pretesa disparità di trattamento rispetto a sanatorie rilasciate per immobili vicini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la collocazione temporale e spaziale del manufatto. È risultato pacifico che l’immobile sia stato realizzato dopo l’introduzione della legge regionale n. 56/1980, non avendo il ricorrente offerto elementi idonei a collocarlo anteriormente al 31.5.1980, con conseguente sopportazione delle conseguenze processuali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3874/2019). Quanto alla localizzazione, il Tribunale ha ritenuto smentita la tesi difensiva del tutto esterno alla fascia di rispetto: la stessa difesa, in udienza, ha ammesso che una porzione dell’immobile ricade nella fascia, e la documentazione prodotta dal ricorrente colloca il sedime interamente nell’area ad alta pericolosità, a meno di duecento metri dalla lama. Il Collegio ha quindi escluso la necessità di verificazione, in assenza di elementi di prova contrari.
Nel merito, la Corte ha respinto il difetto di motivazione, rilevando che il diniego richiama espressamente l’art. 33 della legge n. 47/1985, che sancisce il divieto di sanatoria delle opere eseguite in contrasto con vincoli imposti prima dell’esecuzione, e che già il preavviso del 10.5.2018 indicava il vincolo e la data del 31.5.1980. Il Comune ha inoltre specificato che i terreni ricadono nel perimetro del torrente tutelato dal decreto ministeriale 1 agosto 1985.
Quanto alla natura del vincolo e alla necessità del parere della Soprintendenza, il Tribunale ha richiamato un indirizzo consolidato: sono inconferenti i richiami a successivi vincoli paesaggistici che avrebbero trasformato il vincolo da assoluto in relativo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6329/2024; n. 2812/2020). Rileva, infatti, il vincolo esistente all’epoca dell’edificazione, indipendentemente dal suo carattere assoluto o relativo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5219/2024; n. 7318/2023). In presenza di divieto di condono stabilito a monte dal legislatore, è inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica (Cons. Stato, Sez. II, n. 2481/2024), con la conseguenza che il diniego è atto dovuto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7935/2023; n. 295/2023).
Infine, la doglianza sulla disparità di trattamento è stata giudicata generica e comunque ininfluente: l’eventuale errore commesso dall’Amministrazione in favore di altri proprietari non può giustificare la sua reiterazione, trattandosi di attività vincolata rispetto alla quale sono irrilevanti i vizi sintomatici dell’eccesso di potere. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in considerazione della durata ultradecennale del procedimento.
Nota della Redazione
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