Concessioni demaniali marittime: improcedibile il ricorso della società estinta (TAR Liguria n. 204 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società ricorrente cancellata dal registro delle imprese e posta in stato di dissolution non è titolare di un interesse attuale all’esame nel merito del ricorso contro il diniego di concessione demaniale marittima. La mera possibilità di ricostituzione mediante la procedura di restoration, non ancora avviata e subordinata a condizioni e autorizzazioni, non vale a configurare un interesse concreto e attuale. La retroattività degli effetti della restoration è indice dell’efficacia costitutiva dell’atto e conferma l’assenza, allo stato, della soggettività giuridica e della disponibilità dei rapporti patrimoniali. Nelle procedure comparative per l’affidamento di concessioni demaniali, il ricorso avverso il diniego diviene inoltre improcedibile per mancata impugnazione dell’atto di attribuzione della concessione al controinteressato, non essendo sufficiente la menzione generica dell’atto nell’oggetto del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella costruzione e manutenzione di grandi yacht, presentava nel gennaio 2019 una dichiarazione di interesse per la realizzazione di una base nautica nel porto di Vado Ligure. Nel febbraio 2020 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ricevuta l’istanza di revisione dei termini di scadenza della concessione dal concessionario uscente, pubblicava un avviso pubblico per la comparazione con istanze concorrenti. La ricorrente manifestava il proprio interesse nell’aprile 2020; l’Autorità le richiedeva documentazione tecnica e finanziaria, chiarendo che l’istanza non era idonea a valere come domanda di concessione ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 328/1952. Non ottemperando la società, l’Autorità comunicava nel settembre 2020 un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, in ottobre, il mancato accoglimento dell’istanza, con contestuale accoglimento della domanda del concessionario uscente.

La società impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Liguria, deducendo la violazione dell’art. 18 della legge n. 84/1994 e dei principi eurounitari, per l’omessa indizione di una gara con criteri trasparenti e predeterminati, chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile sotto due distinti profili, assorbendo ogni altra questione di rito e di merito. Il primo attiene alla sopravvenuta carenza di interesse: l’Autorità ha documentato che la ricorrente risulta cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito dal 23 gennaio 2023 e in stato di dissolution dal 31 gennaio 2023.

La difesa della società, fondata sulla possibilità di ricostituzione mediante restoration e sulla retroattività dei relativi effetti ai sensi dell’art. 1028 del Companies Act del 2006, non è stata ritenuta persuasiva. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui non sussiste l’interesse a una delibazione sulla legittimità del provvedimento in vista di un’eventuale ripresa dell’attività, trattandosi di situazione strumentale a questioni future e ipotetiche (TAR Liguria, Sez. II, n. 76 del 2025, che richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 1572 del 2014).

Nel caso concreto la procedura di restoration non è nemmeno avviata; il Companies Act non la configura come automatica, subordinandola a condizioni tra cui il consenso del rappresentante della Corona; la dedotta retroattività costituisce semmai indice dell’efficacia costitutiva dell’atto (Cass. Sez. Un. n. 25021 del 2019). Allo stato, dunque, la società non possiede i caratteri minimi di vitalità per aspirare utilmente alla concessione.

Il secondo profilo di improcedibilità riguarda la mancata impugnazione degli atti con cui l’Autorità ha attribuito la concessione alla controinteressata: la delibera del Comitato di Gestione del 23 luglio 2021 e il conseguente atto del 27 dicembre 2022, depositati in giudizio nel novembre 2024 e quindi conoscibili quantomeno alle scadenze processuali dell’udienza di merito. Nelle procedure di gara, cui è accostabile la comparazione in esame, il ricorso avverso l’esclusione diviene improcedibile in caso di mancata impugnazione dell’aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 1935 del 2018). Non basta la menzione nell’oggetto del ricorso del provvedimento “non noto nei suoi estremi”: la mera citazione di un atto non ne radica l’impugnazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 7264 del 2024).

Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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